Ordinanza n. 955/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del 08.09.2025 dell'Ufficio Sanitario - Infermeria della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, a mezzo del quale -OMISSIS- alla visita medica di incorporamento veniva giudicato “NON IDONEO” con la seguente motivazione: “CONGIUNTIVITE MISTA ALLERGIA AUTOIMMUNE RICONDUCIBILE PER LA COMPONENTE AUTOIMMUNE A SINDROME DI SJOGREN SEVERA” COSI' COME PREVISTO DAL TITOLO V- IMMUNO ALLERGOLOGIA, PUNTO 5 DELL'ELENCO ALLEGATO AL D.M. 17 MAGGIO 2000, N. 155 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, LETTERA d), NR. 52”; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'incorporamento, adottato alla visita medica, per patologia immuno-allergologica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio sanitario di non idoneità espresso dall'Ufficio Sanitario - Infermeria della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza in sede di visita medica di incorporamento, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. La non idoneità era motivata dal riscontro di congiuntivite mista ad allergia autoimmune, ricondotta, per la componente autoimmune, a severa sindrome di Sjögren, in applicazione del Titolo V, Immuno-allergologia, punto 5, lettera d), n. 52, dell'elenco allegato al d.m. 17 maggio 2000, n. 155 del Comandante generale della Guardia di Finanza. Nel corso del giudizio, il Collegio aveva disposto una verificazione; i verificatori hanno chiesto una breve proroga del termine per depositare la relazione, con istanze del 12 dicembre 2025 e del 7 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha accolto la richiesta del Collegio di verificazione e ha prorogato fino al 27 febbraio 2026 il termine per il deposito della relazione. Ha quindi fissato per l'11 marzo 2026 la camera di consiglio per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, disponendo la comunicazione dell'ordinanza alle parti e all'organo incaricato della verificazione. Ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
d.m. 17 maggio 2000, n. 155 del Comandante generale della Guardia di Finanza, Titolo V, punto 5, lettera d), n. 52
CONGIUNTIVITE MISTA ALLERGIA AUTOIMMUNE RICONDUCIBILE PER LA COMPONENTE AUTOIMMUNE A SINDROME DI SJOGREN SEVERA
Richiamato nel giudizio sanitario impugnato quale parametro per la valutazione dell'idoneità all'incorporamento; l'ordinanza non ne esamina ancora la legittimità o l'applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo richiede ulteriore tempo per il deposito della relazione, il collegio può prorogare il termine, fissando contestualmente una nuova camera di consiglio per il prosieguo della trattazione cautelare.
- In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice amministrativo dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento, secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
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