Cassazione Penale, Sentenza n. 32745/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cantore è stato condannato dal Tribunale di Lecce per reati ambientali e urbanistici (smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi e opere edilizie senza permesso) per avere realizzato un terrapieno con materiali provenienti da demolizioni e terre/rocce da scavo. In cassazione ha contestato: 1) la sussistenza del reato di smaltimento illecito sostenendo che per il terrapieno siano state impiegate solo terre e rocce da scavo e che gli altri materiali fossero depositati temporaneamente (applicabilità della disciplina delle terre e rocce da scavo e del deposito temporaneo di rifiuti); 2) il diniego dell'ammissione all'oblazione per mancanza di eliminazione delle conseguenze dannose, avendo egli successivamente proceduto al ripristino (o comunque sollecitato il dissequestro per poterlo fare); 3) la configurabilità di sanatoria urbanistica (permesso in sanatoria) anche rispetto al terrapieno, con conseguente esclusione del reato edilizio. Ha inoltre invocato, nella memoria successiva, la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per contenuto non consentito. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: il materiale impiegato includeva rifiuti derivanti da demolizione (non erano dimostrate le condizioni perché fossero qualificati come terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotti) e non sono stati forniti elementi per ritenere un valido deposito temporaneo. La presunta sanatoria non ha riguardato il terrapieno (testimonianza e documentazione tecnica confermavano l'esclusione). Il diniego dell'oblazione è stato ritenuto corretto perché l'imputato non si era attivato tempestivamente per rimuovere le conseguenze illecite e si attivò solo dopo la sentenza di appello; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; a carico del ricorrente sono state disposte le spese e il versamento alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44
Norma urbanistica richiamata nella contestazione degli illeciti edilizi; la Corte ha confermato che il terrapieno costituiva opera edilizia abusiva non sanata.
d.P.R. 380/2001, artt. 36 e 45
Richiamati in relazione alla normativa edilizia e alla sanatoria: la Corte ha ritenuto che il provvedimento autorizzativo prodotto non sanasse il terrapieno contestato.
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1
Norma del codice ambientale che disciplina illeciti nello smaltimento dei rifiuti: applicata per qualificare il comportamento del ricorrente come smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi in assenza delle autorizzazioni.
d.lgs. 152/2006, art. 183
Definizioni e disciplina connesse ai rifiuti; la Corte ha ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per qualificare l'operazione come deposito temporaneo ai sensi della normativa sui rifiuti.
d.lgs. 152/2006, art. 186
"a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata."
La Corte ha richiamato i criteri stringenti dell'art. 186 per escludere che i materiali impiegati potessero essere qualificati come sottoprodotti/terre e rocce da scavo riutilizzabili: il ricorrente non ha dimostrato le condizioni a), b), c) etc., quindi i materiali sono stati qualificati come rifiuti.
cod. proc. pen., artt. 125, 192, 546 (comma 1, lett. e))
Norme processuali richiamate nella censura di motivazione e nella disciplina dell'impugnazione; la Corte ha applicato i limiti del sindacato in cassazione (vietata revisione dei fatti/nuova valutazione delle prove) e ha ritenuto i motivi ricorsuali generici o tesi a rivalutare fatti già valutati con motivazione adeguata.
cod. pen., art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta perché proposta per la prima volta in cassazione e quindi non tempestiva.
cod. pen., art. 162-bis
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'oblazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul diniego dell'oblazione perché l'imputato non aveva eliminato le conseguenze dannose in modo tempestivo.
cod. proc. pen., art. 616
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili se i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata.
- La qualificazione di materiali come 'terre e rocce da scavo' riutilizzabili come sottoprodotti richiede la prova puntuale delle condizioni previste dall'art. 186 d.lgs. 152/2006 (criteri a)–g')); in mancanza la materia va considerata rifiuto.
- Il deposito temporaneo di rifiuti è configurabile solo se sono dimostrate le condizioni normative (tempo, luogo, titolarità e presidi di sicurezza); affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La sanatoria urbanistica opera solo nei limiti del provvedimento autorizzativo: se l'atto di sanatoria non include esplicitamente l'opera contestata (e ciò è documentato), non estingue il reato edilizio.
- L'ammissione all'oblazione è preclusa quando l'imputato non ha eliminato le conseguenze dannose dell'illecito in modo tempestivo; interventi postumi o attivazioni tardive, successive alla pronuncia di condanna in appello, non alleviano automaticamente la responsabilità.
- Eccezioni o cause di non punibilità proposte per la prima volta in cassazione (es. art. 131-bis c.p.) sono inammissibili; tali questioni devono essere sollevate nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce alla Cassazione di esaminare eventi sopravvenuti (es. prescrizione o estinzione) intervenuti dopo la sentenza impugnata.
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