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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09329/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato un contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione, con due persone fisiche indicate come garanti. Gli attori avevano chiesto di dichiarare la nullità del contratto di leasing e di ottenere la restituzione di quanto pagato, oltre alla riduzione della clausola penale; la banca aveva reagito chiedendo anche il pagamento dei canoni scaduti e a scadere. Nei gradi di merito era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, ritenendo valida una clausola di proroga di giurisdizione in favore del Tribunale di Nizza contenuta nelle condizioni generali richiamate nel contratto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione delle norme sulla validità del contratto e sul disconoscimento delle scritture private, sostenendo che il giudice d'appello avesse fondato la decisione su documenti non utilizzabili, che la clausola di proroga non fosse validamente provata, che il contratto fosse nullo per errore linguistico e che, comunque, dovesse applicarsi il foro del luogo di esecuzione/consegna; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda relativa all'insussistenza della fideiussione non fosse nuova ma già proposta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva basato la declaratoria di difetto di giurisdizione non sul documento contestato dalla banca, ma sulla copia del contratto prodotta dagli stessi attori, la quale conteneva il rinvio alle condizioni generali e la clausola attributiva della competenza esclusiva al Tribunale di Nizza; ha inoltre escluso rilievo alla redazione del contratto in lingua francese, precisando che l'obbligo della lingua italiana riguarda gli atti processuali e non quelli sostanziali; ha poi rilevato che le doglianze sulla nullità per errore linguistico e sulla consegna del bene erano comunque generiche o dirette a sovvertire accertamenti di merito, mentre la presenza di una valida clausola di foro esclusivo rendeva irrilevante il luogo di consegna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la domanda inammissibile sia perché nuova sia perché non specificamente devoluta con motivo di appello. È stata quindi confermata la giurisdizione del giudice francese e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto per difetto di accordo consapevole, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non decisiva

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la dedotta nullità del leasing; la Corte ha osservato che dal ricorso non emergeva una chiara ragione di nullità

  • art. 214 c.p.c.

    invocato in tema di disconoscimento di scrittura privata, ma ritenuto non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato in relazione alla documentazione prodotta dalla banca; la Corte ha reputato irrilevante la doglianza perché il giudice d'appello aveva utilizzato il documento prodotto dalla stessa parte attrice

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte ha confermato l'inammissibilità della domanda nuova o non devoluta in appello

  • art. 1384 c.c.

    citato nel petitum originario per la riduzione della clausola penale, senza che la Corte di cassazione entrasse nel merito di tale domanda

  • art. 23 Reg. CE n. 44/2001

    la forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione è soddisfatta anche tramite richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la clausola, quando sia chiaro il rinvio e la volontà delle parti di includerla

  • art. 5 Reg. CE n. 44/2001

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il foro del luogo di esecuzione/consegna, ma ritenuto irrilevante in presenza di una valida clausola di foro esclusivo

  • art. 2 Reg. CE n. 44/2001

    menzionato nel percorso argomentativo dei giudici di merito quale foro generale del domicilio/sede del convenuto

  • art. 5 Reg. CE n. 44/2001, lett. a) e b)

    indicati in ricorso come fori speciali relativi al luogo di esecuzione e alla consegna dei beni, ma superati dalla clausola di proroga

Massime di principio

  • In tema di proroga convenzionale della giurisdizione, il requisito della forma scritta è rispettato anche quando la clausola non sia riprodotta integralmente nel contratto sottoscritto, purché quest'ultimo richiami in modo espresso e inequivoco le condizioni generali che la contengono e risulti una volontà chiara delle parti di aderirvi.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un documento prodotto dalla stessa parte che lo contesta, il disconoscimento della copia avversaria può divenire irrilevante se il contenuto decisivo risulta già da una produzione della parte stessa e il ricorso non si confronta con tale ratio decidendi.
  • La lingua straniera in cui è redatto un contratto sostanziale non ne determina di per sé l'inutilizzabilità nel processo civile italiano, poiché l'obbligo della lingua italiana riguarda gli atti processuali e non i documenti negoziali prodotti in causa.
  • La clausola di foro esclusivo pattuita validamente dalle parti prevale sui fori generali e speciali previsti dal regolamento europeo; di conseguenza, la discussione sul luogo di esecuzione o consegna diventa irrilevante se la clausola attributiva di giurisdizione è efficace.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, incluso il rilievo autonomo di inammissibilità per novità o mancata specifica devoluzione della domanda in appello.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneLeasing
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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