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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1316 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva annullato un pignoramento presso terzi e la cartella di pagamento; vizi denunciati: (1) secondo l'Agenzia la posizione debitoria della società incorporata (C. S.p.a.) si sarebbe trasferita alla società incorporante (B. AM S.a.r.l.) ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., rendendo legittimo il ruolo e la cartella emessi nei confronti della società originaria; (2) controversie sulla validità delle notifiche: a) prima notifica eseguita con il rito degli irreperibili presso la sede ormai dismessa; b) seconda notifica a mezzo servizio postale alla residenza estera risultante dall'atto di fusione, che l'agente postale avrebbe consegnato ma la ricezione sarebbe stata rifiutata da un terzo (soc. B.D.O.), deducendosi che il rifiuto sarebbe da equiparare a notificazione a mani proprie ex art. 138 c.p.c., comma 2. L'Agenzia e Equitalia censurano inoltre l'applicabilità delle procedure di notificazione e il richiamo al D.Lgs. 69/2003 e al D.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per intervenuto giudicato esterno formatosi con precedente pronuncia (Cass. n. 27434/2021) sulle stesse parti e sugli stessi atti. Pur osservando profili di diritto (la Corte segnala che in astratto la notifica postale può essere ammessa e che 2504-bis può avere effetti successori), la decisione di merito che aveva annullato cartella e pignoramento rimane confermata per effetto del giudicato; le spese di giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti e non è dovuto ulteriore contributo unificato. Ricorsi inammissibili, procedimento terminato con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis c.c.

    Oggetto di censura dall'Agenzia: la norma, secondo la ricorrente, implicherebbe che la fusione sia mera modificazione del soggetto giuridico e non comporti impossibilità di iscrivere a ruolo debiti della società incorporata; la Corte rileva che la questione è stata comunque risolta nel precedente giudicato esterno.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    Disciplina delle notificazioni degli atti tributari (anche rito degli irreperibili e modalità semplificate per soggetti con residenza estera). Applicazione concreta: la notifica a mezzo postale non si è perfezionata perché il plico è stato rifiutato da terzo e restituito al mittente, senza che risultasse consegna al destinatario.

  • D.Lgs. n. 69/2003, artt. 1 e 4

    Norme di recepimento di direttive UE relative a mutua assistenza e talune modalità di recupero; la ricorrente sosteneva che le procedure ivi previste non precludessero l'uso degli strumenti nazionali di notifica; la Corte osserva che la direttiva e il decreto non escludono la notifica postale ma, nel caso concreto, il giudicato esterno ha risolto la controversia.

  • art. 138 c.p.c., comma 2

    Il rifiuto alla ricezione da parte di un terzo è equiparabile al rifiuto del destinatario solo se quel terzo è qualificato/abilitato a ricevere per conto del destinatario; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il rifiuto da parte di terzo non poteva essere assimilato alla sottoscrizione dell'avviso da parte del destinatario, dunque la notifica non si è perfezionata.

  • D.M. 9 aprile 2001, artt. 32, 33 (regolamento postale)

    Prevedono la forma e gli effetti della notificazione a mezzo servizio postale: l'attestazione della consegna da parte dell'agente postale può supplire alla mancanza della firma sul ricevuto quando sia comprovata la consegna; tuttavia nel caso concreto non si è raggiunta la consegna al destinatario.

  • D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8

    Norme sul servizio postale e sulla registrazione delle consegne: la Corte richiama che la prova della consegna è rilevante per il perfezionamento della notifica postale, ma nel caso il plico è stato restituito.

  • Direttiva UE del Consiglio 15 febbraio 2011, n. 16 (art. 13, comma 4)

    La direttiva ammette la notifica mediante servizi postali in certi casi; la Corte osserva che tale modalità è compatibile, ma non ha mutato l'esito del giudizio a causa del precedente giudicato.

Massime di principio

  • Se un atto impositivo o di riscossione è emesso nei confronti di una società che ha cessato di esistere per fusione, va verificata la corretta trascrizione nei registri e la comunicazione della nuova sede/recapito del soggetto risultante dalla fusione; l'azione amministrativa deve seguire i dati aggiornati.
  • La notifica a mezzo servizio postale si perfeziona con la consegna effettiva al destinatario o con la prova di consegna fornita dall'agente postale; il semplice rifiuto alla ricezione operato da un terzo non è automaticamente equiparabile alla ricezione da parte del destinatario, salvo che il terzo sia legittimato ad agire per conto del destinatario.
  • Il rito degli irreperibili non è applicabile quando il destinatario non sia effettivamente irreperibile ma abbia cambiato domicilio noto e comunicato: occorre utilizzare le modalità corrette previste per la nuova residenza (anche estera).
  • Se esiste una pronuncia di Cassazione su identici fatti e stesse parti (giudicato esterno), la controversia successiva può essere decisa d'ufficio in base a quel giudicato, anche se le parti non la richiamano espressamente; è quindi importante verificare eventuali decisioni definitive intervenute.
  • In caso di dubbi sulla legittimità della notifica, conservare e verificare la documentazione postale (attestazioni di consegna, avvisi, restituzioni) e accertare l'identità e la qualifica del ricevente è fondamentale per la difesa.

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