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Sentenza

Sentenza n. 333/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 454/2023 in data 4 dicembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alla carta docente, della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 454/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 454/2023, notificata all’Amministrazione il 14 giugno 2024 e munita di certificazione di passaggio in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito complessivo di euro 2.500,00 secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo, gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’inadempimento. È stato inoltre dedotto e accertato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari da parte delle amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione, quanto alla carta docente, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario intervenga entro sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva all’inutile decorso del termine assegnato. Non è stato riconosciuto il compenso per l’eventuale attività commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di interessi legali: la sentenza del giudice ordinario non conteneva alcuna statuizione in materia e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato del giudice ordinario e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento del commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento generale dell’azione di ottemperanza esercitata per ottenere l’attuazione del giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La specifica domanda di condanna per rivalutazione e interessi successivi al giudicato non era stata proposta; la richiesta di interessi dalla maturazione del credito al saldo non poteva quindi essere accolta nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha rilevato l’inutile decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale base del beneficio della carta docente riconosciuto alla ricorrente.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le regole, modalità e funzionalità della carta docente alle quali la ricorrente aveva chiesto che fosse data attuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile chiedere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo puntualmente imposto dalla decisione.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo, modificarlo o imporre obblighi ulteriori non contemplati nella sentenza da eseguire.
  • La richiesta di interessi e rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; essa non può essere introdotta come semplice componente dell’ordine di ottemperanza quando il giudicato non contiene una statuizione sugli interessi.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e a una specifica comunicazione del ricorrente.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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