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Sentenza

Sentenza n. 404/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Caltanissetta del rinnovo del porto d'armi per uso caccia e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.

Giustizia amministrativa202102183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Caltanissetta del rinnovo del porto d'armi per uso caccia, con contestuale domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di porto d'armi da lungo tempo e già guardia giurata venatoria, ha impugnato il diniego di rinnovo fondato su un decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. e su precedenti segnalazioni all'autorità giudiziaria per violenza privata, appropriazione indebita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Questura non avrebbe adeguatamente valutato le memorie presentate dopo il preavviso di rigetto, nelle quali aveva evidenziato che le segnalazioni non erano sfociate in condanne e che la condanna per l'art. 494 c.p. era stata appellata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., nonché difetto di istruttoria e motivazione, contestando la sopravvalutazione degli episodi e sostenendo che la propria complessiva buona condotta avrebbe escluso un giudizio di inaffidabilità o di probabile abuso delle armi. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali asseritamente derivati dal diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il porto d'armi non costituisca un diritto, ma un titolo autorizzatorio eccezionale rispetto al generale divieto di portare armi, il cui rilascio o rinnovo presuppone un giudizio prognostico particolarmente rigoroso sulla buona condotta e sull'affidabilità del richiedente. Ai sensi degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può valorizzare non solo condanne definitive, ma anche fatti, episodi e comportamenti privi di autonoma rilevanza penale o emersi in procedimenti archiviati o conclusi con assoluzione. Quanto al primo motivo, il giudice ha affermato che l'obbligo di esaminare le memorie presentate dopo il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente una motivazione che sintetizzi gli elementi posti a fondamento della decisione; l'obbligo è più intenso per gli elementi fattuali nuovi e attenuato quando le osservazioni consistono in una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Nel caso concreto le memorie non contestavano l'esistenza delle segnalazioni, ma ne ridimensionavano il valore giuridico, sicché non era necessaria una replica puntuale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto logicamente sostenibile la valutazione complessiva della Questura: la pluralità degli episodi, considerati unitariamente insieme alla condanna per l'art. 494 c.p., era idonea a fondare dubbi sull'affidabilità del richiedente, senza che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione in assenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o forzature. Ha inoltre osservato che, quanto più i fatti sono lontani dall'uso delle armi, tanto più puntuale deve essere la motivazione, ma ha ritenuto tale onere comunque assolto. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché presupponeva l'illegittimità del diniego e, comunque, i danni dedotti non erano stati né documentati né adeguatamente motivati. Il ricorrente è stato escluso in via definitiva dal patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, ed è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, T.U.L.P.S.

    La licenza [di portare armi] può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    La licenza di porto d'armi può essere negata sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità, anche in assenza di fatti direttamente connessi all'uso delle armi.

  • art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La disposizione attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un potere ampiamente discrezionale e preventivo, volto a scongiurare il rischio di abuso delle armi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni, che l'amministrazione deve esaminare senza essere tenuta a confutarle analiticamente, soprattutto quando consistono in valutazioni giuridiche.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico posto a fondamento del diniego; nel caso di fatti non direttamente inerenti all'uso delle armi deve essere sufficientemente esauriente.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso nel quadro dei presupposti delle autorizzazioni di polizia, ma la decisione si fonda specificamente sugli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S.

  • art. 699 c.p.

    Il porto d'armi è considerato un titolo eccezionale rispetto al generale divieto penalmente previsto.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La disciplina conferma il carattere derogatorio e non ordinario del porto d'armi, subordinato a una rigorosa verifica preventiva dell'affidabilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa, senza che il testo espliciti una specifica ratio decisoria ulteriore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non costituisce un diritto, ma un titolo autorizzatorio eccezionale e preventivo, subordinato alla ragionevole certezza dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di rischio di abuso delle armi.
  • Nel valutare la buona condotta e l'affidabilità ai sensi degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., l'autorità di pubblica sicurezza può considerare non solo condanne definitive o fatti direttamente connessi all'uso delle armi, ma anche segnalazioni, episodi e comportamenti privi di autonoma rilevanza penale, inclusi quelli emersi in procedimenti archiviati o conclusi con assoluzione.
  • La pluralità di episodi, anche se singolarmente non decisivi, può fondare legittimamente un giudizio negativo di affidabilità quando sia valutata in modo complessivo e coerente rispetto alla personalità del richiedente.
  • L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non impone all'amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento: è sufficiente una motivazione sintetica sugli elementi decisivi, mentre l'obbligo di replica è più attenuato quando le osservazioni propongono soltanto una diversa qualificazione giuridica di fatti già noti.
  • Quanto più i fatti valorizzati dall'amministrazione sono estranei all'uso delle armi, tanto più puntuale deve essere la motivazione che spiega la loro incidenza sull'affidabilità del richiedente; resta tuttavia preclusa al giudice la sostituzione della propria valutazione a quella amministrativa in assenza di manifesta irragionevolezza o forzatura logica.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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