Cassazione Penale, Sentenza n. 23809/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
In sede esecutiva, nell'interesse di un condannato minorenne, era stata proposta istanza per ottenere l'applicazione del regime della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze esecutive. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale per i minorenni di Milano aveva rigettato la richiesta. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendosi che il diniego della continuazione fosse stato fondato indebitamente sul mero mancato riconoscimento di responsabilità da parte dell'imputato in relazione a una tentata rapina del 5 novembre 2021, elemento ritenuto irrilevante perché attinente alla strategia difensiva. Si contestava inoltre che il giudice avesse valorizzato la diversità di correi, persone offese, tempo e luogo dei fatti senza considerare l'estrema vicinanza temporale tra le due rapine, commesse il 5 e il 12 novembre 2021, idonea a suggerire un medesimo programma delinquenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in generale, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa di concreti indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e che non è sufficiente la mera presenza di alcuni di essi se i fatti risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee. Tuttavia, nei procedimenti riguardanti soggetti minorenni, l'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1998 impone una valutazione dell'adeguamento degli istituti processuali alla personalità e alle esigenze educative del minore, sicché lo "stile di vita" del minorenne può assumere un valore sintomatico più elevato nella prova del disegno criminoso, soprattutto in presenza di identica tipologia dei reati e prossimità temporale. La Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata non aveva svolto alcuna valutazione puntuale dell'incidenza delle condizioni sociali e ambientali del minore e della contiguità temporale tra i fatti, nonostante l'omogeneità delle condotte contestate e la loro commissione a distanza di una sola settimana. Ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale per i minorenni di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza di continuazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
norma invocata per il riconoscimento del vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1998
nei procedimenti riguardanti minorenni consente di valorizzare, ai fini della prova del disegno criminoso, la personalità del minore e le sue condizioni educative e ambientali
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi del minore nel provvedimento
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica complessiva e rigorosa di indici concreti dell'unicità del disegno criminoso; la mera presenza di alcuni elementi sintomatici non basta se i reati risultano espressione di determinazioni estemporanee.
- Tra gli indici rilevanti della continuazione assumono peso l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le modalità esecutive, le causali e la sistematicità della condotta.
- Nei procedimenti relativi a imputati minorenni, la prova del medesimo disegno criminoso deve essere valutata anche alla luce della personalità del minore e delle condizioni sociali e ambientali in cui è cresciuto, che possono rendere più significativo lo "stile di vita" come indice programmatico.
- Quando i fatti sono omogenei e commessi in un arco temporale molto ristretto, il giudice deve motivare specificamente perché tali elementi non siano sufficienti a ritenere l'esistenza di un programma criminoso unitario.
- In sede esecutiva, il giudice che esamina l'istanza di continuazione deve compiere una rivalutazione complessiva di tutti gli elementi sintomatici, non potendo arrestarsi a formule generiche o al solo richiamo alla diversità formale dei fatti.
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