Ordinanza n. 1222/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il decreto prot. n. 408 del 24 dicembre 2025, con il quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ha disposto l’aggiudicazione della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 6.000 borse trolley per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, co. 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.”, CIG B7012095BD, in favore della SC Promotion S.r.l. comunicato in data 29 dicembre 2025; 2) i verbali di gara e, in particolare, il verbale del 4 settembre 2025 (acquisito, con nota prot. 156 del 19.09.2025) contenente le valutazioni circa la redazione della graduatoria dei concorrenti all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte; 3) ove occorra, il disciplinare di gara e, in particolare, dell’art. 20, ove interpretato nel senso di introdurre una causa di esclusione automatica delle offerte anomale; 4) la relazione relativa alla determinazione della soglia di anomalia; 5) ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito ivi incluso ove occorrer possa nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per l’accoglimento della domanda di subentro nel medesimo espressamente formulata ed a cui il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di 6.000 borse trolley al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente agli atti di gara e agli esiti della verifica dell'anomalia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Ministero dell'Interno in favore dell'impresa controinteressata, nonché i verbali di gara, la valutazione della graduatoria all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, la relazione sulla determinazione della soglia di anomalia e, ove occorrente, la clausola del disciplinare relativa alla verifica dell'anomalia. Ha inoltre chiesto, previa sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Dal testo emerge che sono state sollevate eccezioni di irricevibilità e inammissibilità e che il ricorso presenta censure concernenti, almeno in parte, la disciplina e gli esiti della verifica dell'anomalia delle offerte; il contenuto specifico dei singoli motivi non è ulteriormente precisato nell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità dovessero essere approfondite nella sede di merito. In sede cautelare ha rilevato che il ricorso presenta profili di censura non manifestamente inattendibili, ma non ha disposto la sospensione dell'aggiudicazione né altra misura direttamente incidente sulla procedura o sul contratto. La domanda cautelare è stata accolta al solo limitato fine di sollecitare la definizione del giudizio, mediante fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, co. 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
La procedura di gara era prevista con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo; l'ordinanza non interpreta ulteriormente la disposizione.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
la domanda cautelare può essere accolta, al limitato fine della sollecita fissazione del merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
In presenza di censure non manifestamente inattendibili, il giudice può accogliere la domanda cautelare limitandosi a fissare sollecitamente l'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva o direttamente conformativa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità che richiedono approfondimenti possono essere riservate alla sede di merito quando non risultino immediatamente definibili.
- Quando il ricorso presenta censure non manifestamente inattendibili, la tutela cautelare può essere accordata, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione sollecita del merito costituisce una misura cautelare limitata e non equivale, di per sé, alla sospensione dell'aggiudicazione o alla declaratoria di inefficacia del contratto.
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