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Sentenza

Sentenza n. 837/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un terzo capannone agricolo destinato allo stoccaggio di reflui zootecnici, nonché i pareri negativi della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'Unione Colli Mantovani e i pareri negativi della Soprintendenza, deducendo la violazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, errore di fatto, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Ha contestato, in particolare, la distinzione tra l'area agricola e la contigua area produttiva, sostenendo che il PGT non avrebbe dovuto assumere rilievo nella valutazione paesaggistica e che il vincolo avrebbe dovuto essere considerato unitariamente. Ha inoltre censurato la valutazione relativa alla compromissione della visuale sulla Cascina Menegari, ritenuta non più esistente per demolizione e crollo, nonché il rilievo attribuito alla mancata realizzazione delle opere di mitigazione prescritte per i due capannoni già autorizzati. Il ricorrente ha sostenuto che le esigenze produttive dell'impresa e la necessità di nuovi volumi avrebbero dovuto essere considerate e che l'Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente subordinare il parere favorevole all'esecuzione delle mitigazioni. Infine, ha contestato il riferimento a un procedimento sanzionatorio relativo alle serre e ha sostenuto che il nuovo deposito non avrebbe determinato un ulteriore significativo impatto sul paesaggio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sufficientemente motivati il parere endoprocedimentale del 3 dicembre 2024, il parere definitivo negativo del 24 dicembre 2024 e il conseguente diniego del 7 gennaio 2025. La Soprintendenza aveva spiegato che il nuovo manufatto, per tipologia costruttiva, collocazione tra i due depositi esistenti e rapporto visivo con l'area produttiva, avrebbe superato la capacità di assorbimento paesaggistico del sito, determinando la percezione unitaria dei tre edifici come un grande capannone produttivo e un'ulteriore perdita della valenza agricola dell'area. Il richiamo al PGT è stato ritenuto meramente descrittivo del contesto paesaggistico e non espressione di una valutazione urbanistico-edilizia estranea alla competenza della Soprintendenza. Le differenze morfologiche dedotte dal ricorrente non hanno escluso la complessiva omogeneità tipologica e l'impatto visivo valorizzati dall'Amministrazione. È stata ritenuta logica anche la considerazione della mancata realizzazione delle mitigazioni arboree imposte per i precedenti manufatti; i meri propositi di eseguirle successivamente non potevano fondare la valutazione paesaggistica, mentre l'eventuale esecuzione tardiva era successiva al provvedimento e doveva essere accertata dall'Amministrazione. Quanto alla Cascina Menegari, la Soprintendenza poteva considerare la consistenza originaria del manufatto, poiché demolizione e crollo costituivano alterazioni non consolidate dello stato dei luoghi, in presenza di un procedimento di sanatoria paesaggistica dall'esito incerto, suscettibile di condurre alla rimessione in pristino. La valutazione riguardava comunque anche il paesaggio agrario nel suo complesso e la cancellazione del percorso agricolo verso la cascina. Le esigenze economico-produttive dell'impresa sono state ritenute estranee alla valutazione di compatibilità paesaggistica, che non richiede il bilanciamento con interessi privati o produttivi. Le ulteriori censure sono state considerate dirette a sollecitare un inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Soprintendenza, non affette da manifesta irragionevolezza, travisamento o macroscopica illogicità. Il TAR ha lasciato impregiudicata la possibilità di presentare una nuova istanza dopo la definizione dei procedimenti sanzionatori e di sanatoria e l'esecuzione delle opere di mitigazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il parere vincolante della Soprintendenza; la valutazione di compatibilità dell'intervento con il vincolo rientra nella discrezionalità tecnica dell'autorità paesaggistica.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    Costituisce il fondamento del vincolo paesaggistico gravante sull'area, istituito per il rilevante valore estetico-tradizionale e panoramico del contesto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato applicato mediante la comunicazione del preavviso di diniego da parte della Soprintendenza, cui sono seguite osservazioni e documentazione integrativa.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La pendenza del procedimento di sanatoria paesaggistica rendeva non consolidato il mutamento dello stato dei luoghi derivante dalla demolizione e dal crollo della cascina, consentendo di valutarne l'eventuale futura rimessione in pristino.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina lo scambio delle memorie depositate dalle parti prima dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • La valutazione di compatibilità paesaggistica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa comparativa: l'autorità paesaggistica non è tenuta a bilanciare la tutela del paesaggio con esigenze economiche o produttive del richiedente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni paesaggistiche, pur pieno ed effettivo, non può essere sostitutivo e resta limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, macroscopica illogicità o esorbitanza dall'ambito dell'opinabilità tecnica.
  • Nel valutare l'impatto paesaggistico di un nuovo manufatto, la Soprintendenza può considerare unitariamente le caratteristiche dell'opera, la sua collocazione, la reiterazione di volumi analoghi, la relazione visiva con gli edifici esistenti e la capacità di assorbimento del contesto, senza che il ricorrente possa isolare singoli elementi della motivazione per sostituire ad essa una diversa valutazione.
  • Il richiamo alla zonizzazione e alla diversa sensibilità paesaggistica individuata dallo strumento urbanistico può assumere funzione descrittiva del contesto nell'ambito della valutazione paesaggistica, senza trasformarsi in una valutazione urbanistico-edilizia propria di altra amministrazione.
  • Quando la modifica dello stato dei luoghi è ancora sub iudice o oggetto di un procedimento di sanatoria paesaggistica dall'esito incerto, l'autorità paesaggistica può valutare l'intervento anche considerando la consistenza originaria del bene e il possibile ripristino, soprattutto se l'alterazione è stata realizzata dal privato richiedente.
  • L'omessa esecuzione di opere di mitigazione imposte da precedenti autorizzazioni può essere valutata come elemento aggravante dell'impatto paesaggistico di un nuovo intervento; la mera promessa di esecuzione futura non è equivalente all'adempimento già verificato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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