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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34637/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato è stato riconosciuto responsabile, con sentenza di primo grado confermata dalla Corte d’Appello di Bologna il 2 dicembre 2025, del reato di sostituzione di persona. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione delle fonti di prova. Con il secondo motivo ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva reiterata. Il testo non indica la data della sentenza di primo grado né ulteriori dettagli fattuali sulla condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito, perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali e della tenuta argomentativa della decisione di merito mediante il confronto con ricostruzioni alternative. Il secondo motivo è stato ritenuto proposto fuori dai casi previsti dalla legge: l’art. 69, comma 4, c.p. preclude la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e, pertanto, non sussiste un vizio motivazionale relativo a un esito della comparazione normativamente vietato. La Corte ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2017, che non ha rimosso il divieto per le attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Michele Antelmi ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.

    La norma identifica il reato per il quale è stata affermata e confermata la responsabilità dell’imputato; la decisione riportata non sviluppa ulteriori profili interpretativi della fattispecie.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. si pone in contrasto con il divieto sancito dall'art. 69, comma 4, cod. pen.

    La recidiva reiterata disciplinata dall’art. 99, comma 4, c.p. rileva nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche, ma la richiesta della loro prevalenza è preclusa dal divieto previsto dall’art. 69, comma 4, c.p.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. si pone in contrasto con il divieto sancito dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; sicché non viene in rilievo alcun vizio della motivazione sul giudizio di comparazione, essendo l'esito invocato normativamente precluso.

    Il divieto normativo di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata esclude che possa configurarsi un vizio di motivazione per non avere il giudice disposto tale prevalenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova; la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito né verifica la motivazione confrontandola con modelli alternativi di ragionamento.
  • Quando la legge preclude la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, la mancata attribuzione di tale prevalenza non integra un vizio di motivazione sul giudizio di comparazione.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2017 non ha eliminato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Come è indicizzato

MaterieSostituzione di personaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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