Cassazione Civile, Ordinanza n. 11233/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
L'ente locale aveva notificato alla società un avviso di accertamento per TIA relativa all'annualità 2010, chiedendo il pagamento di imposta, interessi e sanzioni per immobili siti nel territorio comunale. La società aveva impugnato l'atto deducendone, tra l'altro, la nullità/inesistenza per vizi di notifica, l'omessa motivazione e la carenza di indicazione dell'aliquota; nel corso del giudizio di primo grado il capitale sociale era poi stato sottoposto a sequestro di prevenzione e si era costituito l'amministratore giudiziario. La CTR aveva accolto l'appello della società e annullato l'avviso ritenendo che, in base agli artt. 57 e ss. del Codice antimafia, l'accertamento del credito per tributi locali relativi agli immobili sequestrati spettasse in via esclusiva al giudice della prevenzione e che, dunque, l'ente impositore non potesse esercitare il potere di accertamento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza per avere il giudice d'appello deciso su un tema (applicazione del Codice antimafia) non specificamente dedotto; con il secondo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 159/2011 sostenendo che la sospensione del versamento prevista per i beni sequestrati riguarda solo i tributi maturati durante la misura e non quelli anteriori, e che per i crediti anteriori resta ferma la cognizione del giudice tributario sulla debenza dell'imposta, mentre il giudice della prevenzione è competente solo sull'ammissione al passivo e sulla collocazione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che il giudice d'appello non avesse pronunciato ultra petita perché la questione della spettanza della cognizione al giudice della prevenzione era rilevabile d'ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che l'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159/2011, nel testo applicabile, comporta la sospensione del solo versamento dei tributi dovuti per il periodo di vigenza della misura di prevenzione, ma non impedisce l'accertamento dei tributi maturati prima del sequestro; per tali crediti la legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo resta devoluta alla giurisdizione tributaria, mentre il procedimento di prevenzione riguarda soltanto l'ammissione al passivo e la collocazione del credito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per escludere che il giudice d'appello avesse pronunciato oltre i limiti delle domande, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla struttura della sentenza, ma la censura è stata respinta.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ha ravvisato il vizio dedotto nel primo motivo.
artt. 57 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Regolano il procedimento di prevenzione per l'accertamento e l'ammissione dei crediti anteriori al sequestro; non attribuiscono cognizione esclusiva sulla debenza del tributo al giudice della prevenzione.
art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi"
La sospensione riguarda il solo versamento dei tributi maturati durante la vigenza della misura e non incide sulla potestà di accertamento dei tributi anteriori al sequestro.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma la giurisdizione esclusiva del giudice tributario sulle controversie aventi ad oggetto i tributi, anche quando il credito dovrà poi essere insinuato in una procedura concorsuale.
art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato in relazione al procedimento di ammissione al passivo nel sistema delle misure di prevenzione, ma non tale da assorbire la cognizione sulla debenza del tributo.
art. 56, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Evidenzia che la domanda di ammissione al passivo per crediti anteriori al sequestro non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di decadenze.
art. 2943, comma 4, c.c.
Citato per sottolineare che, se si negasse l'accertamento tributario, l'ente impositore sarebbe costretto a reiterare atti interruttivi per evitare la prescrizione.
art. 2964 c.c.
Citato per evidenziare il rischio di decadenza per l'ente impositore in caso di impropria esclusione della cognizione tributaria.
art. 94 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato in comparazione con la disciplina fallimentare, per distinguere gli effetti della domanda di insinuazione nel fallimento da quelli nella prevenzione.
artt. 92 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Usati in chiave analogica per ribadire che, nel fallimento, l'accertamento dei crediti tributari non si sposta dal giudice tributario al tribunale fallimentare.
Massime di principio
- La misura di prevenzione patrimoniale non paralizza la potestà dell'ente impositore di emettere e notificare l'atto di accertamento per tributi il cui presupposto si sia già integralmente realizzato prima del sequestro.
- La sospensione prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del Codice antimafia riguarda il versamento dei tributi maturati nel periodo di vigenza della misura, non l'accertamento dei debiti tributari anteriori.
- In presenza di crediti tributari anteriori al sequestro, la controversia sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo resta devoluta al giudice tributario; al giudice della prevenzione compete soltanto la verifica dell'idoneità del titolo ai fini dell'ammissione e della collocazione nel concorso.
- La cognizione concorsuale del giudice della prevenzione non si estende all'an e al quantum del tributo, perché ciò priverebbe l'ente impositore della tutela propria del processo tributario e lo esporrebbe a prescrizione e decadenza.
- Nei procedimenti concorsuali, compreso quello da misure di prevenzione, l'accertamento del credito e la regolazione del concorso sono piani distinti: il primo resta, per i tributi, devoluto alla giurisdizione tributaria, il secondo al giudice della procedura.
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