Sentenza del 18/09/2015 n. 18351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.P. contestava l'accertamento fiscale relativo a IRPEG, IVA e IRAP per l'anno 2000, sostenendo di non essere stato amministratore, neppure di fatto, della società. Deduceva inoltre la mancata notifica del processo verbale di constatazione e dell'avviso di accertamento, l'inapplicabilità di alcune norme sulla responsabilità degli amministratori e l'esclusiva imputabilità alla persona giuridica delle sanzioni fiscali. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per carenza di interesse attuale, ritenendo che l'avviso fosse diretto esclusivamente alla società e che l'Agenzia non avesse contestato a F.P. una responsabilità solidale personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i sei motivi di ricorso. Le censure non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di un interesse attuale di F.P. a impugnare personalmente un atto destinato alla società. I motivi presentavano inoltre quesiti inidonei, omissioni formali, prospettazione congiunta di vizi incompatibili e mancata indicazione del cosiddetto momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. F.P. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6
La norma è stata richiamata con riferimento alla possibile responsabilità solidale dell'amministratore per le sanzioni relative alla società. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l'Agenzia delle entrate non aveva concretamente fatto valere tale responsabilità nell'avviso impugnato.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 29
Il ricorrente ne deduceva l'effetto abrogativo della disciplina precedente sulla responsabilità solidale, ma la censura è stata ritenuta inconferente perché non riguardava la motivazione effettiva della CTR.
D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito dalla L. n. 326 del 2003, art. 1
Le sanzioni amministrative relative a rapporti fiscali propri di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La disposizione era invocata per sostenere l'imputazione esclusiva delle sanzioni alla società, ma la Corte non ne ha esaminato il merito, poiché la questione era assorbita dall'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Il ricorrente lo richiamava per contestare la mancata notifica del processo verbale di constatazione e dell'atto impositivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché F.P. non era legittimato a impugnare, in proprio, eventuali vizi dell'accertamento diretto alla società.
D.L. n. 853 del 1984, art. 2, comma 29, convertito dalla L. n. 17 del 1985
Il ricorrente contestava l'applicazione temporale e soggettiva della norma. La Corte non ha esaminato la questione nel merito, rilevando che il motivo non incideva sulla ratio decidendi relativa alla carenza di interesse.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 5
Le norme sono state richiamate dal ricorrente in tema di responsabilità e sanzioni tributarie, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente rispetto alla decisione fondata sulla carenza di interesse ad agire.
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo relativo al vizio di motivazione deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.
La Corte ha ritenuto inammissibili diversi motivi perché privi del necessario momento di sintesi, requisito formale applicabile ratione temporis.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto decisivo e controverso, esposto secondo i requisiti formali previsti dalla legge. Non può essere utilizzato per dedurre genericamente violazioni di legge o per contestare una ratio decidendi diversa da quella effettivamente adottata.
Massime di principio
- L'interesse ad agire deve essere attuale e concreto: chi non è destinatario dell'atto o non subisce da esso un pregiudizio personale attuale non può impugnarlo validamente in proprio.
- L'amministratore, anche se indicato come amministratore di fatto, non può contestare personalmente l'accertamento rivolto alla società se l'Amministrazione non gli ha contestato, nello stesso atto, una specifica responsabilità solidale o personale.
- I vizi dell'accertamento notificato alla società, come la mancata notifica di atti presupposti, devono essere fatti valere dal soggetto destinatario dell'atto o da chi sia munito di legittimazione rappresentativa; non possono essere utilizzati automaticamente da un terzo per fondare un ricorso personale.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Una censura riferita a una norma o a un argomento non decisivo comporta l'inammissibilità.
- La denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione richiede il rispetto rigoroso dei requisiti formali applicabili al giudizio; la contemporanea deduzione di vizi incompatibili o la mancata indicazione del fatto controverso rende il motivo inammissibile.
- Quando la decisione è fondata su una ragione preliminare, come la carenza di interesse o di legittimazione, le questioni di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
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