Cassazione Penale, Sentenza n. 1466/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Di conseguenza è stata ritenuta estinta per prescrizione anche la posizione relativa al capo d) (oltre a quanto già dichiarato dalla Corte d'appello per i capi a), b), c)), con annullamento definitivo della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello denunciando violazione e falsa applicazione della legge penale e mancata assunzione di prova decisiva, con censure in particolare sulla revoca del testimoniale a discarico. La S.C. ha esaminato la questione della prescrizione del reato ascritto al capo d) (art. 476, comma 2 e art. 482 c.p.), rilevando che, considerati tre giorni di sospensione, la prescrizione è maturata il 13 aprile 2019, data anteriore alla deliberazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
Norma riferita al falso contestato; la Corte ha considerato tale fattispecie tra quelle per le quali la prescrizione è intervenuta (per i capi a), b), c)).
art. 478, comma 3 c.p.
Richiamata tra le norme oggetto dell'imputazione; la Corte non ha ritenuto ostativa all'annullamento dato l'intervenuto estinzione per prescrizione delle relative posizioni.
art. 482 c.p.
Norma richiamata per i reati di falso; la S.C. ha incluso il capo d) nel calcolo della prescrizione, ritenendolo estinto alla data del 13/04/2019.
art. 476, comma 2 c.p.
Norma formulante la specifica imputazione richiamata nella decisione; la Corte ha utilizzato tale riferimento per individuare il termine prescrizionale e concludere per l'estinzione del reato.
Massime di principio
- La prescrizione può essere rilevata anche in sede di legittimità e, se il reato è già estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati i periodi di sospensione eventualmente intervenuti; anche pochi giorni di sospensione possono spostare la data di maturazione.
- Le censure sul merito probatorio (es. revoca del testimoniale) non possono impedire l'annullamento della sentenza se la fattispecie è ormai estinta per prescrizione.
- Se in un procedimento vi sono più capi, alcuni possono essere prescritti e altri no: occorre verificare singolarmente la maturazione della prescrizione per ciascun capo.
- Chi impugna dovrebbe verificare e documentare i termini prescrizionali e le eventuali sospensioni prima della deliberazione della sentenza impugnata, perché la prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio.
- La decisione sottolinea l'importanza di un'attenta ricostruzione cronologica degli eventi processuali (atti interruttivi, sospensioni, date di deliberazione) per valutare la sussistenza o meno della prescrizione.
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