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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16002/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo ha condannato per estorsione continuata aggravata, denunciando (primo motivo) erronea applicazione degli artt. 629 e 628 c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante "persone riunite". Sostiene che nel capo di imputazione il Pubblico Ministero aveva fatto riferimento al comma 2 dell'art. 629 c.p. solo nella parte relativa al fatto commesso in luogo di privata dimora, mentre tutte le condotte sarebbero state commesse per strada o nelle scale condominiali, con conseguente non configurabilità dell'aggravante per luogo di privata dimora. Perciò lamenta violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) e del diritto di difesa, nonché errata interpretazione dell'art. 628 c.p. in ordine al rinvio tassativo alle circostanze aggravanti del terzo comma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la contestazione in fatto dell'aggravante "persone riunite" era sufficientemente descritta nel capo di imputazione (con riferimento alla concorrenza e alla contemporanea presenza dei due imputati nelle condotte minatorie), per cui non era necessaria l'indicazione formale della norma. Di conseguenza non è ravvisata violazione del principio di correlazione né pregiudizio per la difesa. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La Corte accoglie l'orientamento secondo cui non è necessaria la specifica indicazione normativa dell'aggravante se la sua fattispecie è sufficientemente delineata "in fatto" nell'imputazione; il richiamo al comma 2 non esige formule sacramentali quando i fatti materiali identificano l'aggravante

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato nel dibattito interpretativo relativo alle aggravanti: la Corte osserva che, quanto alla contestazione, è decisiva la descrizione fattuale degli elementi costitutivi della circostanza aggravante e non necessariamente la citazione formale del numero dell'articolo o del comma

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato se l'imputato ha avuto conoscenza chiara e concreta dell'oggetto dell'imputazione e ha potuto esercitare la difesa; la violazione sussiste solo in caso di assoluta e reale difformità tra accusa e statuizione giudiziale che abbia determinato pregiudizio difensivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La contestazione in fatto di una circostanza aggravante è ammissibile senza l'esplicito richiamo alla norma specifica, purché la descrizione dei fatti consenta all'imputato di conoscere gli elementi costitutivi dell'aggravante e di difendersi adeguatamente
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza si valuta in termini sostanziali (prelazione della garanzia del contraddittorio), non in termini meramente formali: manca violazione se non c'è discrepanza essenziale e pregiudizievole tra accusazione e decisione
  • Le impugnazioni fondate su carenze formali della imputazione (mancata indicazione del numero della norma) possono essere dichiarate infondate se la fattispecie aggravante emerge chiaramente dalla descrizione fattuale
  • Per il difensore è strategico contestare sia le qualifiche giuridiche che gli elementi fattuali: se l'aggravante è contestata nei fatti, sarà difficile impugnare la sentenza per mera omissione formale
  • Per il pubblico ministero è sufficiente descrivere con precisione le circostanze materiali che integrano le aggravanti; la precisione fattuale protegge l'imputazione da censure formali
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa, al pagamento di una ammenda equitativamente determinata (art. 616 c.p.p.)

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