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Sentenza

Sentenza n. 3247/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Roma n. 8167/2023, depositata e resa pubblica il 25.09.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18925/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.04.2025.

Giustizia amministrativa202512015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8167/2023, passata in giudicato, e l'adozione delle misure necessarie per darvi esecuzione. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dalla Carta elettronica del docente, con riferimento agli anni scolastici indicati nella pronuncia, e aveva imposto al Ministero il conseguente accreditamento degli importi. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentare l'avvenuta esecuzione, né indicare sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'attività richiesta dal giudicato del Tribunale ordinario non risultava eseguita e che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento o l'esistenza di ostacoli sopravvenuti. Richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., il Collegio ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. È stata inoltre fissata una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al beneficio, decorrente dal primo giorno successivo all'eventuale scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l'altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi alla decisione.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di adempimento riferito al caso deciso.
  • Quando il privato allega l'inottemperanza a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti né documenta l'esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente, con attribuzione del potere di eseguire il giudicato entro un termine ulteriore e senza facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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