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Sentenza

Sentenza n. 858/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza -al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4682/2023, pubblicata il 11/07/2023, nella causa iscritta al r.g. n. 16679/2022 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, attestato di conformità del 15/01/2024, notificata il 15/01/2024 al MIUR e passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202402597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4682/2023, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4682/2023, che aveva quantificato in euro 12.089,34, oltre accessori di legge, le differenze retributive spettanti per periodi di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica con contratti a tempo determinato. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 gennaio 2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali, il Ministero non aveva provato di aver effettuato il pagamento né di aver altrimenti dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre depositato il certificato di passaggio in giudicato, adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, anche tramite l'Ufficio scolastico regionale Campania, di eseguire entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Napoli, pagando le somme liquidate, gli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento, le spese di registrazione documentate e il contributo unificato se dovuto e versato. Il Collegio ha ritenuto provati il titolo giudiziale, la sua definitività, la notificazione e il decorso del termine di 120 giorni, mentre l'amministrazione non ha dimostrato l'adempimento. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione statale; decorso tale termine senza pagamento, può essere chiesta l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza del titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Una volta provati il titolo definitivo e il decorso del termine per l'adempimento, spetta all'amministrazione dimostrare di avere eseguito la condanna; in mancanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato.
  • L'esecuzione del giudicato pecuniario comprende, oltre alla somma capitale liquidata, gli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento e le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione e alla registrazione della sentenza, se documentate e riconducibili al titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuato in un dirigente dell'amministrazione con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine per compiere gli atti necessari all'attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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