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Ordinanza

Ordinanza n. 919/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 321/2025/R/gas dell'8 luglio 2025, recante “Conclusione del procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103”, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 11 luglio 2025, per quanto oggetto dei motivi di impugnazione, nonché, in parte qua, dell'art. 33 del RTDG 2020-2025 (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025) approvato con Deliberazione n. 570/2019/R/gas e s.m.i., come modificato dalla predetta Deliberazione n. 321/2025/R/gas; - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 274/2025/R/gas del 24 giugno 2025, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2025” (e relativi allegati), pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 26 giugno 2025 (doc. n. 2), per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; - di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi gli atti dei procedimenti che si sono conclusi con i provvedimenti impugnati, ivi compreso il Documento di Consultazione n. 313/2024/R/gas; e per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati da Sistemi Salerno Reti Gas S.p.a. il 18 dicembre 2025: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 456/2025/R/gas del 21 ottobre 2025, recante “Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2009 al 2024. Rettifica di errori materiali”, con allegate tabelle, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 23 ottobre 2025 (doc. n. 24), per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 107/2026/R/gas del 31 marzo 2026, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2025”, con allegate tabelle, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 2 aprile 2026, per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sistemi Salerno Reti Gas S.p.a. il 14 luglio 2026: per l’annullamento, previa sospensione della comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali del 12 giugno 2026, prot. Reg.Uff. 2026U0027356, trasmessa a mezzo PEC in pari data, recante “Comunicazione degli importi relativi alle integrazioni/decurtazioni tariffarie previste nella terza fase ex comma 4.4 dell’Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/gas approvati con deliberazione 107/2026/R/gas”

Giustizia amministrativa202503776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali relativa agli importi delle integrazioni/decurtazioni tariffarie e al piano triennale di pagamento, nonché deliberazioni ARERA sulla determinazione e rideterminazione delle tariffe del gas

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le deliberazioni ARERA n. 321/2025/R/gas, n. 274/2025/R/gas, n. 456/2025/R/gas e n. 107/2026/R/gas, oltre agli atti connessi, e, con un terzo ricorso per motivi aggiunti, la comunicazione CSEA relativa a un debito tariffario di € 273.851,55, da corrispondere in tre rate con scadenza il 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 e 30 giugno 2028. La società ha chiesto la sospensione cautelare della comunicazione CSEA, deducendo un danno grave e irreparabile e prospettando questioni complesse, anche di legittimità costituzionale. La domanda cautelare relativa alla comunicazione CSEA è stata notificata il 13 luglio 2026 e depositata il 14 luglio 2026, dopo la scadenza del termine per il pagamento della prima rata.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ai sensi dell’art. 55, comma 3, c.p.a., la domanda cautelare deve essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti; nel caso concreto essa è stata ritualmente formulata soltanto con il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato dopo la scadenza del 30 giugno 2026. Ne consegue l’insussistenza del periculum in mora rispetto alla prima rata, poiché il pregiudizio avrebbe potuto essere evitato presentando tempestivamente la domanda cautelare. Quanto alle rate successive, con scadenza nel 2027 e nel 2028, il danno prospettato è stato ritenuto futuro e non imminente. Il TAR non ha proceduto a una delibazione cautelare delle complesse questioni sostanziali e di legittimità costituzionale, ritenendo opportuno fissare la discussione del merito in tempi ravvicinati, comunque entro il primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti

    La domanda cautelare deve essere proposta ritualmente e tempestivamente; la presentazione dopo la scadenza del termine cui è collegato il pregiudizio impedisce di ravvisare un periculum in mora attuale rispetto a tale scadenza.

  • art. 57 c.p.a.

    Ha costituito la base per la compensazione delle spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • Il periculum in mora deve essere attuale e imminente: un pregiudizio collegato a una scadenza già decorsa non può fondare la tutela cautelare, se la domanda avrebbe potuto essere proposta prima di tale scadenza.
  • Quando un provvedimento prevede obblighi patrimoniali con scadenze successive, la valutazione cautelare deve essere distinta per ciascuna scadenza: il danno relativo alle scadenze future non è imminente se manca una prossimità temporale sufficiente.
  • La complessità delle questioni di merito, comprese eventuali questioni di legittimità costituzionale, può giustificare il rigetto della tutela cautelare sommaria e la fissazione della discussione del merito in tempi ravvicinati, senza anticipare in sede cautelare la decisione sulle questioni sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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