Sentenza del 20/12/2018 n. 9387 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Coniugi con residenza anagrafica in due Comuni diversi - Possibilità di beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale per entrambi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce la possibilità di applicare l'esenzione per l'abitazione principale a entrambe le unità immobiliari, purché ciascun coniuge abbia in quella casa la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. Non sono indicati nel testo né l'esito formale del ricorso né le parti processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'applicazione dell'esenzione ICI/IMU per l'abitazione principale quando due coniugi hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due unità immobiliari distinte, situate in comuni diversi. Il principio affermato è che, in tale specifica situazione, ciascuna unità può beneficiare dell'esenzione prevista per l'abitazione principale.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992
La norma disciplina l'agevolazione collegata all'abitazione principale ai fini ICI. Nel caso descritto, il beneficio è riconosciuto in relazione a ciascuna abitazione effettivamente destinata a residenza e dimora abituale.
Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011
La disposizione definisce l'abitazione principale ai fini dell'imposizione immobiliare, richiedendo la contemporanea sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale. La decisione ammette che tali requisiti possano sussistere, per ciascun coniuge, in immobili situati in comuni diversi.
Massime di principio
- Quando i coniugi hanno residenza anagrafica e dimora abituale effettive in due immobili distinti situati in comuni diversi, l'agevolazione per l'abitazione principale può essere riconosciuta per entrambe le unità.
- La sola qualità di coniuge non impedisce il riconoscimento del beneficio separatamente: è decisiva la verifica concreta della residenza e della dimora abituale di ciascun soggetto.
- L'agevolazione non dovrebbe essere riconosciuta per immobili meramente disponibili o utilizzati saltuariamente: occorre dimostrare che ciascuna unità costituisca realmente l'abitazione principale del relativo occupante.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione coerente con l'effettiva dimora, come residenza anagrafica, utenze, consumi e altri elementi idonei a dimostrare l'utilizzo abituale dell'immobile.
- Il principio deve essere applicato tenendo conto della disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato e dell'eventuale giurisprudenza successiva, poiché la normativa sull'abitazione principale ha subito modifiche nel tempo.
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