Sentenza n. 310/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dirigenziale Prot-2025-0103648 del 24 febbraio 2025, comunicato in pari data, avente ad oggetto «Istanza PE_0069_2024_00003.-Trasferimento autorizzazione esercizio attività di cava denominata “GIAMBRIGNE”, in Comune di Bormida (Savona). Comunicazione conclusione procedimento con esito “negativo”», e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo, in quanto occorra, la Nota dirigenziale Prot-2025-0026287 del 20 gennaio 2025, comunicata in pari data, avente ad oggetto «Istanza trasferimento titolarità autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di calcare denominata “GIAMBRIGNE», in Comune di Bormida (Savona), dalla BAGNASCO Edoardo S.r.l. in Liquidazione alla GIAMBRIGNE S.r.l.- Comunicazione preavviso di rigetto” e, se e in quanto esistente e in quanto occorra, la «comunicazione del Settore VIA inerente la perdita di efficacia del proprio pronunciamento decorsa in data 21 marzo 2015», menzionata nel preavviso di rigetto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva della cava Giambrigne
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che aveva respinto la sua istanza di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, presentata entro un anno dalla decadenza pronunciata nei confronti della precedente titolare per il mancato avvio dell'attività. La Regione aveva ritenuto ostativa la scadenza della pronuncia di VIA o di non assoggettabilità a VIA del 2012 e l'assenza di un nuovo pronunciamento ambientale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 8, 10, 11, 15 e 28 della l.r. n. 12/2012, dell'art. 17 della l.r. n. 29/2017, della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 42 e 97 Cost., nonché dei principi di affidamento, legalità e tipicità; ha inoltre denunciato travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà tra gli atti del procedimento e manifesta illogicità. Ha richiamato, in particolare, la precedente nota regionale che aveva confermato la possibilità di alienare la cava e di trasferire la titolarità dell'autorizzazione, nonché la disponibilità a conseguire nuovamente il titolo ambientale prima dell'esercizio dell'attività. Il Comune di Bormida, intervenuto ad opponendum, ha eccepito anche l'assenza di interesse in ragione dell'espunzione dell'area dal piano regionale delle attività di cava.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile l'intervento del Comune di Bormida, quale ente esponenziale della comunità locale portatrice di interessi ambientali, paesaggistici ed economici connessi a quelli della Regione. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha interpretato l'art. 15, comma 6, della l.r. n. 12/2012 nel senso che il meccanismo che consente, entro un anno dalla pronuncia di decadenza, di proseguire il programma di coltivazione già autorizzato opera per tutte le ipotesi di decadenza, compreso il mancato avvio dell'attività estrattiva. Quando la domanda riguarda la prosecuzione del programma già autorizzato, il rinvio all'art. 8, comma 6, configura una successione nella titolarità dell'autorizzazione preesistente, subordinata alla verifica della disponibilità giuridica delle aree, della capacità tecnico-economica del subentrante, della conformità dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione. In tale ipotesi si applica l'art. 10, comma 1, della l.r. n. 12/2012: l'autorizzazione estrattiva resta efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma la necessità di rinnovare gli altri titoli autorizzativi. La scadenza della VIA non impedisce quindi, di per sé, il trasferimento della precedente autorizzazione; il subentrante dovrà conseguire nuovamente la VIA o il pertinente titolo ambientale per poter concretamente svolgere l'attività estrattiva. L'art. 11, comma 3, richiamato dalla Regione, riguarda invece una nuova autorizzazione richiesta ex novo e non il subentro nella medesima autorizzazione per la prosecuzione del programma già approvato. È stata ritenuta irrilevante, ai fini del giudizio, l'espunzione dell'areale dal PTRAC, poiché tale circostanza non costituiva la motivazione del provvedimento impugnato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Regione Liguria e Comune di Bormida sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 2.500 euro oltre accessori in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 15, commi 1 e 6, l.r. Liguria n. 12/2012
«mancato inizio dell’attività entro il termine massimo fissato»; «decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione»; «qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all’articolo 8, comma 6»
Il meccanismo di prosecuzione entro un anno dalla decadenza si applica a tutte le cause di decadenza previste dalla norma, compreso il mancato avvio dell'attività; per la prosecuzione del programma già autorizzato opera la procedura di trasferimento della titolarità.
art. 8, comma 6, l.r. Liguria n. 12/2012
«la titolarità dell’autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione»
Il trasferimento della titolarità è consentito previa verifica della disponibilità giuridica delle aree, della capacità tecnico-economica del subentrante, della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione.
art. 10, comma 1, l.r. Liguria n. 12/2012
«l’autorizzazione di cui all’articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi»
Nel subentro nella medesima autorizzazione, la durata dell'autorizzazione estrattiva è collegata al completamento del programma autorizzato; la scadenza degli altri titoli, tra cui quello ambientale, impone il loro rinnovo ma non impedisce di per sé il trasferimento dell'autorizzazione estrattiva.
art. 11, comma 3, l.r. Liguria n. 12/2012
La disposizione disciplina l'ipotesi di una nuova autorizzazione richiesta ex novo e non il trasferimento della titolarità finalizzato alla prosecuzione del programma già autorizzato.
art. 17 l.r. Liguria n. 29/2017
È stato richiamato dalla Regione quale fondamento della tesi secondo cui la scadenza del titolo ambientale impedirebbe il trasferimento; il TAR ha ritenuto applicabile, invece, la disciplina speciale del subentro nella precedente autorizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato emesso ai sensi della disposizione, ma il diniego finale è stato annullato perché fondato su un'erronea interpretazione della disciplina regionale del trasferimento.
Massime di principio
- Il meccanismo che consente di presentare, entro un anno dalla pronuncia di decadenza di un'autorizzazione estrattiva, una domanda relativa alla prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato opera per tutte le fattispecie di decadenza previste dalla legge regionale, compreso il mancato avvio dell'attività.
- Quando la domanda presentata dopo la decadenza riguarda la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, essa non costituisce una richiesta di autorizzazione completamente nuova, ma comporta il subentro nella titolarità dell'autorizzazione preesistente attraverso la procedura di trasferimento prevista dalla disciplina regionale.
- Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione estrattiva è subordinato alla verifica della disponibilità giuridica delle aree, della capacità tecnico-economica del subentrante, della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione; tali presupposti non possono essere sostituiti dalla mera considerazione della scadenza di un diverso titolo autorizzativo.
- Nel subentro nella medesima autorizzazione estrattiva, la scadenza della VIA o di altro titolo ambientale non impedisce di per sé il trasferimento della titolarità. Il subentrante dovrà conseguire nuovamente il titolo ambientale prima di esercitare l'attività, ma la relativa mancanza non giustifica il diniego del trasferimento qualora resti invariato il programma di coltivazione autorizzato.
- La disciplina relativa a una nuova autorizzazione estrattiva richiesta ex novo non è applicabile al trasferimento della titolarità finalizzato alla prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato.
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