Cassazione Penale, Sentenza n. 43432/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che, mentre era ancora pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, il 28/02/2023 il procuratore speciale della persona offesa ha rimesso la querela e il procuratore speciale dell'imputata ha accettato la remissione, come risulta dal verbale dei Carabinieri; ha invocato il principio per cui è ammissibile il ricorso anche al solo fine di introdurre nel processo una remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto regolare la remissione e la sua accettazione e, applicando il principio di diritto citato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre escluso l'esistenza di prova evidente dell'innocenza dell'imputata (quindi non ha assolto per insussistenza dei fatti). Le spese del procedimento sono state poste a carico della querelata, salvo diversa pattuizione, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma penale relativa al reato contestato; la sentenza impugnata era una condanna per il delitto previsto da tale articolo
art. 340 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina la ripartizione delle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia, le spese sono poste a carico della querelata
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione anche se proposto solo per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; consente dunque l'estinzione del reato per remissione formalmente accettata intervenuta nel periodo utile
Massime di principio
- La remissione della querela, se ritualmente effettuata e accettata dalla parte offesa o dal suo procuratore prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza di merito.
- E' ammissibile proporre ricorso per cassazione con il solo scopo di far valere una remissione della querela intervenuta nel termine utile; la Corte di legittimità può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
- L'accertamento dell'assenza di "prova evidente dell'innocenza" o dell'incontrovertibile insussistenza dei fatti costituisce valutazione distinta dall'effetto estintivo della remissione: la remissione opera indipendentemente da una verifica sulla fondatezza della condanna, purché formalmente valida.
- Le formalità sono importanti: la remissione e la sua accettazione devono risultare da atto idoneo (es. verbale dei Carabinieri, procura speciale) per essere efficaci; documentazione e tempestività sono determinanti.
- Le spese processuali, salvo pattuizioni diverse, restano a carico della querelata (cioè della parte che aveva sporto querela e l'ha poi rimessa) ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- In situazioni analoghe verificare sempre i termini processuali e la corretta rappresentanza (procure speciali, accettazioni formali): una remissione irregolare o tardiva potrebbe non produrre gli effetti estintivi invocati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43328/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43330/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43332/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43333/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43334/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43336/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →