Sentenza n. 256/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Verona il 10 febbraio 2022 e comunicato in data 27 aprile 2022, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare per la presenza di condanne penali ostative
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico. Il diniego, adottato dalla Prefettura di Verona sulla base del parere negativo della Questura, era motivato dalla condanna del ricorrente per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell’art. 497-bis c.p., ritenute fattispecie ostative ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), del d.l. n. 34/2020. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per insufficiente motivazione sul mancato accoglimento delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e per l’omessa spiegazione della rilevanza ostativa di reati che, all’epoca dei fatti, prevedevano l’arresto facoltativo; è stato inoltre sostenuto che il parere della Questura non fosse vincolante. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d), del d.l. n. 34/2020, assumendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la disciplina penale vigente al momento della commissione dei reati e svolgere una valutazione concreta della pericolosità sociale, anziché considerare automaticamente ostative le condanne. Nel corso del giudizio è stata inoltre prospettata la sopravvenuta riabilitazione del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, benché sintetica, poiché il richiamo al parere negativo della Questura, integrante l’istruttoria, rendeva comprensibile la ragione del rigetto: la presenza di precedenti penali ostativi alla procedura di emersione. Quanto alla disciplina sostanziale, il Collegio ha affermato che l’ammissibilità dell’emersione deve essere valutata sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. In tale momento, i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis c.p. rientravano tra le fattispecie ostative previste dall’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020; le relative condanne costituivano quindi automaticamente causa ostativa, senza necessità di una valutazione discrezionale della pericolosità sociale. La riabilitazione sopravvenuta non incide sulla legittimità originaria del diniego, poiché, in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità dell’atto deve essere valutata con riferimento alla normativa e ai fatti esistenti al momento della sua adozione. La riabilitazione potrà eventualmente essere valutata dall’Amministrazione in sede di riesame. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare, nella quale rientrava l’istanza presentata per la regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico.
art. 103, comma 10, lett. c) e d), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Le condanne per i reati indicati nel provvedimento costituiscono cause ostative automatiche all’emersione secondo il quadro normativo vigente al momento dell’adozione del diniego.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento conclusivo può motivare il rigetto mediante richiamo al parere della Questura, quando tale richiamo rende comprensibile la ragione ostativa e integra l’istruttoria procedimentale.
art. 648 c.p.
La condanna per ricettazione rientra, secondo la disciplina applicata dal giudice, tra le fattispecie ostative all’emersione.
art. 497-bis c.p.
La condanna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi è stata considerata tra i precedenti penali rilevanti ai fini ostativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’ammissibilità di una procedura di emersione dal lavoro irregolare, le cause ostative devono essere individuate sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo.
- Quando la legge qualifica determinate condanne penali come ostative alla procedura di emersione, la loro presenza determina automaticamente il rigetto dell’istanza, senza necessità di un’ulteriore valutazione discrezionale della pericolosità sociale dell’interessato.
- La motivazione del diniego di emersione può essere resa mediante richiamo al parere negativo della Questura, purché tale richiamo consenta di comprendere la ragione del rigetto e il parere costituisca parte riconoscibile dell’istruttoria procedimentale.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla normativa vigente e alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; gli eventi favorevoli sopravvenuti, come la riabilitazione, non incidono sulla legittimità originaria dell’atto, ma possono essere valutati dall’Amministrazione in sede di riesame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →