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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22716/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto sottoposto a semilibertà ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato la sospensione del beneficio e la revoca della misura alternativa, adottate a seguito di una segnalazione dei Carabinieri secondo cui egli sarebbe stato identificato come coautore di un pestaggio avvenuto ai danni di una persona offesa. Il tribunale aveva ritenuto attendibile l'identificazione fotografica e aveva escluso che le obiezioni difensive, incentrate su incongruenze nei tratti fisici dell'identificato e sulle condizioni di visibilità al momento del fatto, fossero idonee a superare il quadro indiziario. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ma le censure si risolvevano nella riproposizione di contestazioni già esaminate dal giudice di merito e in doglianze di puro fatto, relative alla possibilità di riconoscimento dell'autore in base a capelli, barba e altri connotati, senza una specifica critica dell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano aspecifici, reiterativi e sostanzialmente fattuali, quindi non proponibili in sede di legittimità, perché non si confrontavano con la motivazione del tribunale di sorveglianza ma si limitavano a riproporre una diversa lettura delle circostanze di fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni per esonerarlo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione, ma le censure proposte non sono state ritenute correttamente veicolate in sede di legittimità perché incentrate su questioni di fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte osserva che il ricorso non offriva una critica specifica e argomentata della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È usato per affermare l'inammissibilità dei motivi diversi da quelli deducibili in cassazione, in quanto consistenti in doglianze di fatto e in una mera rivalutazione del merito.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre contestazioni di merito già esaminate e disattese dal giudice precedente, senza una specifica critica della motivazione impugnata.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione dei dati fattuali, specie quando concernono l'attendibilità di un riconoscimento o di un'identificazione, sono inammissibili se formulate come mero dissenso ricostruttivo e non come effettivo vizio di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; in mancanza, la censura è aspecifica e non consentita.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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