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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/820

Regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione, del 4 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 345/2013 definendo in modo puntuale le situazioni che costituiscono o possono generare conflitti di interesse per i fondi europei per il venture capital. Stabilisce inoltre l’obbligo per i gestori di adottare una politica scritta, misure organizzative minime, procedure di gestione delle conseguenze dei conflitti e strategie per l’esercizio dei diritti di voto. Disciplina infine le modalità di comunicazione delle informazioni ai investitori, anche tramite sito web, e fissa la data di applicazione all’11 dicembre 2019.

Regolamento delegato che specifica le situazioni di conflitto di interesse, le politiche e le misure di gestione per i gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA).

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di fondi per il venture capital qualificati, alle persone che svolgono effettivamente l’attività di gestione, ai dipendenti e alle altre persone o entità che controllano o sono controllate, direttamente o indirettamente, dal gestore, nonché ai rapporti con altri fondi per il venture capital qualificati, altri organismi di investimento collettivo, inclusi gli OICVM, e gli investitori. Riguarda la prevenzione, il monitoraggio, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse nell’ambito dei fondi EuVECA ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013. È applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto SEE; si applica dal 11 dicembre 2019.

Regolamento delegato (UE) 2019/820 sui conflitti di interesse nei fondi europei per il venture capital

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 345/2013, in attuazione della relativa delega, con norme di dettaglio sui conflitti di interesse nella gestione dei fondi europei per il venture capital. La finalità è assicurare un livello armonizzato di tutela degli investitori nell’Unione, chiarendo le situazioni tipiche di conflitto e imponendo presidi organizzativi e informativi proporzionati alla natura e alla complessità del gestore.

Ambito soggettivo e finalità

Le disposizioni si rivolgono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e alle persone che operano per loro conto o che sono legate da rapporti di controllo, inclusi i casi in cui il gestore operi anche per altri organismi di investimento collettivo, compresi gli OICVM. Il regolamento mira a prevenire, monitorare e gestire conflitti tra gli interessi del fondo EuVECA, dei suoi investitori e di altri soggetti potenzialmente coinvolti nelle attività di gestione.

Tipi di conflitti di interesse individuati

L’articolo 1 fornisce un elenco ampio di fattispecie da considerare come potenziali conflitti di interesse. Tra queste rientrano i casi in cui il gestore o soggetti a esso collegati possano trarre un vantaggio economico o evitare una perdita a danno del fondo, avere interessi distinti rispetto a quelli del fondo nell’esito di servizi o operazioni, ricevere incentivi a privilegiare un investitore o un gruppo di investitori rispetto ad altri, svolgere contemporaneamente attività per più fondi o investitori, percepire o corrispondere commissioni o benefici non monetari, ovvero influenzare lo sviluppo di un’impresa di portafoglio in modo svantaggioso per il fondo.

Politica scritta sui conflitti di interesse

L’articolo 2 impone ai gestori di adottare e mantenere una politica scritta, adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del soggetto e calibrata sulla natura, portata e complessità dell’attività svolta. La politica deve individuare le circostanze che possono dar luogo a conflitti e descrivere in modo continuativo le misure e le procedure da applicare. Il regolamento richiede quindi non un mero documento formale, ma un sistema operativo di prevenzione e controllo.

Misure minime di prevenzione, monitoraggio e gestione

L’articolo 3 specifica il contenuto minimo della politica, indicando una serie di misure organizzative essenziali. In particolare, il gestore deve prevedere il divieto di scambio di informazioni quando esso possa favorire conflitti, la separazione della sorveglianza tra soggetti con interessi potenzialmente contrapposti, la disconnessione della remunerazione tra attività diverse nei casi di possibile conflitto, nonché misure per impedire influenze indebite sulla gestione del fondo e per controllare il coinvolgimento in attività suscettibili di generare conflitti.

Gestione delle situazioni in cui i presidi risultino insufficienti

L’articolo 4 disciplina l’ipotesi in cui le misure preventive non bastino a escludere con ragionevole certezza il rischio di pregiudizio per il fondo o per i suoi investitori. In tal caso il gestore deve informare senza ritardo l’alta dirigenza o altro organo interno competente e adottare decisioni o azioni idonee a garantire che si operi nell’interesse superiore del fondo e dei suoi investitori. Il regolamento rafforza così la logica di escalation interna e di remediation.

Esercizio dei diritti di voto

L’articolo 5 affronta i conflitti connessi all’esercizio dei diritti di voto sulle partecipazioni in portafoglio. I gestori devono predisporre strategie scritte, adeguate ed efficaci, che stabiliscano quando e come esercitare tali diritti a beneficio del fondo e dei suoi investitori. Le strategie devono almeno contemplare il monitoraggio delle corporate action, la coerenza del voto con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo, e la prevenzione e gestione dei conflitti derivanti dal voto. Su richiesta, gli investitori hanno diritto a una sintesi delle strategie e a informazioni dettagliate sulle azioni adottate.

Comunicazione delle informazioni agli investitori

L’articolo 6 stabilisce che le informazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 siano fornite su supporto durevole e mantenute aggiornate. È ammessa la pubblicazione su sito web senza invio individuale, ma solo a tre condizioni cumulative: l’investitore deve essere informato dell’indirizzo del sito e della pagina pertinente; deve aver acconsentito a tale modalità di trasmissione; le informazioni devono restare continuamente accessibili per tutto il periodo in cui l’investitore possa ragionevolmente averne bisogno.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 11 dicembre 2019. Essendo un regolamento delegato, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Tipologie di conflitto di interesse

L’articolo 1 elenca le principali situazioni di conflitto di interesse, riferite al gestore del fondo, alla persona che ne svolge effettivamente l’attività, ai dipendenti e alle persone o entità controllanti/controllate. Le ipotesi comprendono: vantaggio o evitamento di perdita a danno del fondo o degli investitori; interessi distinti rispetto a quelli del fondo o degli investitori nel risultato del servizio o dell’operazione; incentivi a favorire un investitore, un gruppo di investitori o un altro organismo di investimento collettivo, oppure un investitore rispetto a un altro; svolgimento delle stesse attività per più fondi o investitori; percezione o pagamento di compensi o prestazioni non monetarie, salvo quelle dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 231/2013; influenza sullo sviluppo di un’impresa di portafoglio ammissibile a danno del fondo o dei suoi investitori.

Politica scritta sui conflitti di interesse

L’articolo 2 impone al gestore di stabilire, applicare e mantenere una politica scritta sui conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore e commisurata alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività. La politica deve identificare, coerentemente con l’articolo 1, le circostanze che possono generare conflitti e prevedere misure e procedure continuative per prevenirli, monitorarli e gestirli.

Misure minime di prevenzione e gestione

L’articolo 3 indica un nucleo minimo di misure organizzative e procedurali: divieto di scambio di informazioni quando ciò possa causare o favorire conflitti; separazione della sorveglianza delle persone o soggetti i cui interessi possano confliggere; disaccoppiamento della remunerazione tra attività diverse quando possano insorgere conflitti; prevenzione di influenze indebite sulla gestione del fondo; controllo o limitazione del coinvolgimento in attività suscettibili di generare conflitti.

Gestione dei conflitti residui

L’articolo 4 disciplina il caso in cui le misure di cui agli articoli 2 e 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio di pregiudizio per il fondo o i suoi investitori. In tal caso il gestore deve informare prontamente l’alta dirigenza o altro organo interno competente e adottare decisioni o azioni idonee ad agire nell’interesse superiore del fondo o dei suoi investitori.

Strategie di voto e corporate action

L’articolo 5 richiede strategie scritte, adeguate ed efficaci, per stabilire quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo a beneficio del fondo e dei suoi investitori. Le strategie devono includere almeno il monitoraggio delle operazioni sul capitale, la garanzia che il voto sia esercitato in linea con obiettivi e politica di investimento del fondo e la prevenzione/gestione dei conflitti derivanti dall’esercizio del voto. Su richiesta, i gestori devono fornire agli investitori una sintesi delle strategie e informazioni dettagliate sulle azioni adottate.

Comunicazione delle informazioni sui conflitti

L’articolo 6 prevede che le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 siano fornite su supporto durevole ai sensi della direttiva 2009/65/CE e siano mantenute aggiornate. La comunicazione può avvenire tramite sito web, senza invio personale all’investitore, solo se: gli investitori sono informati dell’indirizzo del sito e della pagina specifica; hanno acconsentito a tale modalità; le informazioni restano costantemente accessibili per il tempo in cui è ragionevolmente necessario accedervi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dall’11 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi di investimentomercato dei capitaliconflitti di interesseprotezione degli investitoriventure capital

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