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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15912/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 24/01/2024 che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva escluso la fattispecie del riciclaggio (art. 648-bis) ritenendo non provata l'alterazione della targa, ma aveva ritenuto provata la ricettazione per la consapevolezza della provenienza illecita dell'autoveicolo. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte di appello relativa alla consapevolezza della provenienza illecita, sostenendo che gli elementi indicati (mera disponibilita' del mezzo, intestazione del libretto a terzi, presunta modifica della targa, ritrovamento di forbici nelle tasche, la fuga e il contesto dell'acquisto di stupefacenti) fossero irrilevanti o spiegabili in modo innocente e che la valutazione fosse viziata e atomistica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la possibilità, in sede di rinvio, che la Corte territoriale facesse rivivere la fattispecie assorbita (ricettazione) una volta esclusa quella 'assorbente' (riciclaggio). Ha inoltre considerato corretta la valutazione complessiva e unitária degli indizi operata dalla Corte di appello, che ha individuato elementi convergenti idonei a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita del veicolo (in particolare la dinamica pericolosa della fuga e l'assenza di altre spiegazioni concrete), e ha confermato la condanna per ricettazione. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Il reato di riciclaggio e' distinto e piu' grave rispetto alla ricettazione: implica, oltre all'acquisto o ricezione, attivita' dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e una diversa qualificazione del dolo. La sola alterazione materiale della targa, se non collegata alla consapevolezza della provenienza illecita, non integra automaticamente il reato di riciclaggio.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La ricettazione si configura con l'acquisto o l'occultamento di cose provenienti da un delitto avendo consapevolezza della provenienza illecita; puo' essere reintegrata quando la fattispecie piu' grave sia esclusa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata ai fini della sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 43730 del 12/11/2010, Rv. 248976

    Sez. 2, n. 43730 del 12/11/2010, Rv. 248976

    Principio di specialita' tra riciclaggio e ricettazione: il riciclaggio e' relazione di specialita' rispetto alla ricettazione in quanto include condotte dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e un diverso dolo.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605

    Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605

    Criteri per la valutazione della prova indiziaria: il giudice non puo' valutare gli indizi in modo atomistico o limitarne la sommatoria meccanica; deve accertare la sussistenza e la certezza dei singoli elementi indiziari e poi procedere ad un esame globale per verificare se, nella loro unita', essi consentono di escludere ragionevoli dubbi con alto grado di credibilita' razionale.

Massime di principio

  • La mera disponibilita' del bene (es. guida occasionale) o l'intestazione a terzi non sono di per se' sufficienti a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita; e' necessaria una valutazione complessiva degli elementi concreti.
  • La semplice alterazione materiale della targa non integra automaticamente il reato di riciclaggio: occorre dimostrare il nesso con l'intento di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e la consapevolezza di tale provenienza.
  • In presenza di pronuncia che esclude una fattispecie 'assorbente' (es. riciclaggio), il giudice di rinvio puo' ritenere sussistente la fattispecie 'assorbita' (es. ricettazione) se gli elementi probatori lo giustificano.
  • La prova indiziaria va valutata globalmente; non e' consentito al difensore limitarsi a scindere singoli indizi e proporre interpretazioni alternative plausibili senza contrastare la valutazione unitaria dei giudici di merito.
  • Condotte pericolose e una fuga rocambolesca, se prive di spiegazioni alternative concrete nelle risultanze processuali, possono assumere rilevanza indiziaria sulla consapevolezza dell'illecita provenienza del bene.
  • In fase di impugnazione in Cassazione si controlla la coerenza e la completezza della motivazione dei giudici di merito: una motivazione che mostra esame dei singoli indizi e il loro raccordo in una valutazione unitaria e' difficilmente censurabile.

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