Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10076/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici per 12 mesi ritenendo sussistenti gravi indizi di peculato e falso ideologico. Fragano contestava: (1) la valutazione della gravità indiziaria e l'attendibilità delle dichiarazioni di Marco Fermanelli (si deducevano discrasie fra le dichiarazioni della presunta persona offesa, quelle del socio Fabio Domizi e la denuncia presentata dallo zio Bonoli; si ipotizzava un possibile movente di Fermanelli a falsificare la versione per addebitare la perdita al socio); (2) la valutazione del pericolo di recidiva e delle esigenze cautelari, ritenendo tale giudizio fondato solo sul fatto concreto senza considerare la vita e la personalità del ricorrente e quindi non attuale e non concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sottolineando che in parte era al limite dell'inammissibilità). Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica: i fatti sono stati ricostruiti con precisione, le dichiarazioni di Fermanelli sono state valutate come attendibili e prive di interessi inquinanti, e le presunte discrasie non inficiano la coerenza essenziale delle fonti. Sul punto delle esigenze cautelari la Corte ha confermato che la valutazione del giudice di merito, circa la personalità del ricorrente e il pericolo di recidiva, rientra nell'ambito del giudizio discrezionale non sindacabile in cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Fragano è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria (art. 28 reg. esec. cod. proc.).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'esistenza di tali indizi sulla base delle dichiarazioni e degli elementi acquisiti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove ecc.); la Corte ha confermato che la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza delle esigenze cautelari è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc.

    Norma esecutiva/organizzativa citata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato l'inoltro degli atti alla cancelleria per le procedure di competenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede i fatti o la rivalutazione delle prove: i motivi che mirano solo a prospettare una diversa lettura dei fatti o dell'attendibilità delle dichiarazioni sono, di norma, inammissibili o infondati se il giudice di merito ha motivato in modo non manifestamente illogico.
  • Per impugnare con successo una decisione cautelare in Cassazione occorre dimostrare una violazione di legge, una grave carenza o una manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente proporre valutazioni alternative sui fatti.
  • Sul tema delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva ecc.) la difesa deve fronteggiare la motivazione del giudice di merito con elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza, l'irrilevanza o l'erroneità dei presupposti fattuali e giuridici utilizzati dal giudice per disporre la misura.
  • Le contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni delle parti offese o dei testimoni non determinano automaticamente l'assenza di gravità indiziaria, se sussistono elementi convergenti e ragioni esplicite fornite dal giudice di merito che giustifichino l'affidamento su alcune fonti.
  • Chi impugna una misura cautelare dovrebbe fornire, già in sede di gravame e con precisione, argomentazioni specifiche che mettano in luce errori di diritto o passaggi motivazionali illogici, altrimenti il rischio è il rigetto e la condanna alle spese processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.