Ordinanza n. 7335/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1566/2024 pubbl. il 18/09/2024 RG n. 2018/2024 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1566/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, l'art. 113, comma 2, c.p.a. stabilisce la competenza del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata inoltre considerata la ripartizione interna delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata ai sensi dell'art. 47 c.p.a.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata del TAR Lazio con sede a Latina, e non in quella della sede di Roma. L'affare è stato quindi rimesso a tale sede, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, compresa quella sulle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
La norma individua il TAR territorialmente competente per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, facendo riferimento alla sede del giudice che ha emesso la decisione da eseguire.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Individua i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è territorialmente competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
- Quando la competenza territoriale per l'ottemperanza appartiene a un TAR articolato in sede centrale e sezione staccata, la ripartizione interna prevista dalla legge individua la sede competente; la causa proposta davanti alla sede diversa deve essere rimessa alla sezione competente.
- La rimessione per incompetenza consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la decisione sulle spese spetta al giudice davanti al quale il processo prosegue.
Come è indicizzato
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