Sentenza n. 15591/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 18 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato il 18 agosto 2022 sulla base di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di cittadinanza presentata il 25 maggio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 8 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: il provvedimento non avrebbe indicato gli elementi posti a fondamento del diniego e non avrebbe adeguatamente considerato la condotta complessiva, il possesso del permesso di soggiorno e la vita normale e integrata condotta in Italia. È stata inoltre lamentata l’omissione del preavviso di rigetto e richiamata l’insussistenza di coinvolgimenti nelle attività contestate.
La decisione
Il ricorso è respinto. L’informativa acquisita in giudizio riferisce che il ricorrente era emerso anche in ambito investigativo internazionale perché sospettato di contiguità con l’autoproclamato Stato Islamico. Il TAR reputa non manifestamente illogica la valutazione ministeriale e non dubita dell’attendibilità delle informazioni ufficiali dei servizi di sicurezza; la mera smentita dell’interessato non è sufficiente a prevalere su tali risultanze. In materia di cittadinanza per naturalizzazione, l’amministrazione può svolgere una rigorosa valutazione prognostica dell’affidabilità e della possibile pericolosità, non limitata ai fatti penalmente rilevanti, e l’interesse alla sicurezza nazionale prevale sull’interesse individuale all’acquisto dello status. Il diniego è adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo alle risultanze riservate: non è necessario riportare analiticamente fonti, fatti e valutazioni interne quando la loro divulgazione possa pregiudicare le attività di sicurezza. È respinta anche la censura relativa al preavviso di rigetto, poiché la natura secretata delle informazioni ne impediva l’ostensione e la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, invocato dal ricorrente, riguarda le domande per matrimonio e non quella per residenza in esame. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La concessione della cittadinanza per residenza implica una valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidabilità del richiedente in rapporto ai fini della società nazionale, non un automatismo fondato sul solo interesse individuale.
art. 3 l. 241/1990
In altri termini, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo
Quando il diniego di cittadinanza si fonda su ragioni di sicurezza della Repubblica, la motivazione può essere calibrata sulle esigenze di riservatezza: deve rendere comprensibile il percorso logico, ma non deve necessariamente divulgare tutte le fonti e i fatti accertati.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 6 comma 1, lett. c) della legge 91/1992, è sufficiente rilevare che la disposizione richiamata dal ricorrente, trova applicazione con riferimento alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e non anche nelle istanze di concessione per residenza, quale quella in esame.
La disposizione invocata si applica alle istanze di cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, non alle domande di concessione per residenza.
art. 8 l. 91/1992
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 6 comma 1, lett. c) della legge 91/1992, è sufficiente rilevare che la disposizione richiamata dal ricorrente, trova applicazione con riferimento alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e non anche nelle istanze di concessione per residenza, quale quella in esame.
La sentenza menziona l’art. 8 tra le disposizioni invocate, ma non ne fornisce un’interpretazione specifica né fonda su di esso una distinta statuizione.
art. 10-bis l. 241/1990
In questi casi, attese le esigenze di tutela di informazioni riservate, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto parimenti infondata anche qualsivoglia censura inerente la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 “in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998”
La sentenza esclude la violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto in ragione della riservatezza delle informazioni, non ostensibili, che sorreggono il diniego.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998
Inoltre il carattere secretato delle informazioni assunte a carico dello straniero e poste a base del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non ne consente l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, sicché anche qualsivoglia, eventuale, lamentela in ordine all’omissione del preavviso di rigetto si rivela infondata, in considerazione del fatto che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso.
Le informazioni secretate poste a fondamento del diniego non sono ostensibili; secondo la sentenza, la loro non ostensibilità rende infondata anche la censura di omissione del preavviso, poiché la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l’amministrazione deve valutare l’interesse pubblico in rapporto ai fini della società nazionale e può compiere una prognosi rigorosa sull’affidabilità del richiedente, considerando anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale, non soltanto fatti penalmente rilevanti.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su esigenze di sicurezza della Repubblica e su informazioni riservate, l’obbligo di motivazione è assolto se il provvedimento rende comprensibile l’iter logico seguito, senza necessità di divulgare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne la cui ostensione possa pregiudicare le attività di sicurezza.
- La riservatezza delle informazioni di sicurezza non ostensibili può giustificare, secondo la decisione, l’omissione del preavviso di rigetto, quando la partecipazione procedimentale non consentirebbe di conoscere gli elementi riservati né potrebbe condurre a un esito diverso.
- In una valutazione prognostica fondata su informazioni ufficiali degli organismi di sicurezza, la mera negazione o rassicurazione dell’interessato non è sufficiente, da sola, a privare tali risultanze di attendibilità.
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