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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36214/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA, con recupero del credito portato in compensazione e irrogazione delle relative sanzioni per l’anno d’imposta 2008, nell’ambito della disciplina sulle società non operative. La CTR aveva accolto l’originario ricorso della società, ritenendo non corretta la tesi dell’Ufficio secondo cui la disapplicazione della normativa sulle società di comodo richiedesse la prova positiva, da parte del contribuente, di situazioni oggettive che avessero impedito il raggiungimento dei ricavi minimi. L’Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta mancato il superamento del test di operatività, incombe sulla società l’onere di provare specifiche situazioni oggettive e straordinarie, non dipendenti da scelte imprenditoriali, idonee a giustificare il mancato conseguimento del reddito minimo. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita genericità e per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società contribuente e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nel merito. Ha ritenuto che la CTR non si sia attenuta ai principi in tema di società di comodo e di riparto dell’onere della prova, poiché, in presenza del mancato superamento del test di operatività, occorreva una puntuale dimostrazione di una situazione oggettiva impeditiva da parte della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Richiamato nel quadro del contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi non armonizzati il termine dilatorio opera solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non negli accertamenti a tavolino.

  • L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1

    Introduce la presunzione legale relativa di non operatività della società quando i ricavi effettivi risultano inferiori al ricavo presunto calcolato con il test di operatività.

  • L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis

    Consente la disapplicazione della disciplina antielusiva in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il raggiungimento del volume minimo di ricavi o reddito; l’onere della prova grava sul contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per affermare che il riparto dell’onere probatorio impone al contribuente di provare le circostanze oggettive che giustificano il mancato superamento del test di operatività.

  • art. 2248 c.c.

    Richiamato per evidenziare il disfavore dell’ordinamento verso l’uso dello schema societario per regolare la mera comunione di godimento dei diritti reali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di società non operative, il mancato superamento del test di operatività determina una presunzione legale relativa che può essere vinta solo mediante la prova, a carico del contribuente, di specifiche situazioni oggettive e straordinarie non dipendenti da scelte imprenditoriali.
  • La prova contraria alla presunzione di non operatività deve essere particolarmente rigorosa e deve riguardare fatti concreti idonei a dimostrare l’impossibilità di conseguire i ricavi o il reddito minimo legale.
  • Il giudice di merito, nel valutare la disapplicazione della disciplina antielusiva, deve distribuire correttamente gli oneri probatori e dare conto in modo completo della sussistenza delle circostanze oggettive dedotte dal contribuente.
  • L’uso del modulo societario per finalità di mero godimento o di risparmio fiscale è oggetto di disfavore ordinamentale e non può essere equiparato a un’effettiva attività d’impresa senza una rigorosa verifica dei presupposti normativi.
  • L’accertamento di merito non è insindacabile in cassazione quando risulti fondato su un vizio nell’applicazione delle regole sull’onere della prova o su un ragionamento motivazionale non coerente con tali regole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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