Sentenza n. 1468/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della nota del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 336/2026 in data 7 gennaio 2026, con cui il raggruppamento è stato escluso dalla procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale sull’autostrada A20; b) di tutti i verbali, gli atti e i provvedimenti relativi alla verifica di congruità dell’offerta del raggruppamento e alla verifica di congruità dell’offerta del concorrente secondo graduato; c) dell’eventuale aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento secondo graduato, oltre gli atti di verifica della documentazione amministrativa e di formazione della graduatoria finale; d) per quanto occorra, del diniego tacito di autotutela sull’istanza presentata dal raggruppamento ricorrente; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica o in subordine per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale sull’autostrada A20, connessa alla verifica di anomalia dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente, risultato primo classificato con un’offerta economicamente più vantaggiosa e un ribasso del 30,123%, ha impugnato l’esclusione disposta all’esito della verifica di anomalia, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto, la reintegrazione in forma specifica o il risarcimento del danno. Ha dedotto l’illegittimità della valutazione di congruità perché la stazione appaltante avrebbe svolto un esame superficiale, parcellizzato e non complessivo delle giustificazioni; avrebbe ignorato il contenuto dell’offerta tecnica e le analisi dei prezzi; avrebbe formulato rilievi generici e privi di parametri di riferimento; non avrebbe spiegato le conseguenze economiche delle criticità contestate; avrebbe omesso di instaurare un contraddittorio effettivo mediante ulteriori richieste di chiarimenti o audizione. Il raggruppamento ha inoltre contestato i rilievi relativi ai costi della manodopera, alle lavorazioni notturne, ai materiali, ai mezzi, ai preventivi e alle migliorie, sostenendo che gli scostamenti fossero compensabili, che alcuni errori fossero meramente materiali e che l’offerta rimanesse comunque sostenibile. Ha chiesto l’acquisizione dei verbali e delle giustificazioni del concorrente controinteressato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella verifica dell’anomalia, è possibile ricalibrare singole voci di costo, compensare sottostime con margini positivi di altre componenti e correggere comprovati errori di calcolo, purché resti ferma l’entità originaria dell’offerta e non venga alterato il suo equilibrio economico. È invece vietata una ristrutturazione radicale dell’offerta, perché il subprocedimento di verifica serve a verificare la serietà e sostenibilità dell’offerta originaria e non può consentire la presentazione di un’offerta nuova dopo la scadenza del termine di gara. Nel caso concreto, il costo della manodopera indicato nell’offerta, pari a € 1.625.410,48, era stato ridotto nelle giustificazioni a € 1.216.394,96. Tale scostamento è stato ritenuto indice di una modifica sostanziale della struttura economica dell’offerta e non di una semplice correzione o compensazione di singole voci. Il TAR ha inoltre precisato che il costo delle migliorie offerte deve essere incluso nel prezzo complessivo e deve trovare adeguata copertura, anche quando il contratto sia in parte a misura, mediante utili, economie organizzative o altre componenti dell’offerta. Ritenendo tali rilievi sufficienti a fondare la reiezione, il Collegio ha dichiarato superflua l’istruttoria richiesta. Le domande di inefficacia del contratto e di reintegrazione o risarcimento sono rimaste prive di accoglimento in conseguenza del rigetto della domanda demolitoria. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’anomalia consente alla stazione appaltante di valutare la sostenibilità dell’offerta e, secondo il giudice, non impone necessariamente ulteriori richieste di chiarimenti o audizione, che costituiscono facoltà dell’amministrazione; il subprocedimento non può tuttavia essere utilizzato per modificare radicalmente l’offerta originaria.
art. 63, comma 2, c.p.a.
La richiesta istruttoria di esibizione degli atti di gara è stata ritenuta superflua, poiché gli elementi già acquisiti erano sufficienti per decidere la controversia.
art. 210 c.p.c.
Richiamato quale base della richiesta di esibizione documentale formulata dal raggruppamento; l’istanza non è stata accolta perché il ricorso è stato deciso sulla base degli elementi disponibili.
Massime di principio
- Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’operatore economico può ricalibrare singole voci di costo, compensare una sottostima con margini positivi di altre voci e correggere errori di calcolo comprovati, purché resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica.
- La verifica dell’anomalia non può trasformarsi in una ristrutturazione radicale dell’offerta o in una riallocazione delle voci di costo tale da alterarne l’equilibrio economico e configurare una proposta contrattuale sostanzialmente nuova, in quanto ciò viola la par condicio tra concorrenti.
- Una significativa riduzione, nelle giustificazioni, di una componente strutturale dell’offerta — quale il costo della manodopera — rispetto all’importo indicato nell’offerta economica può integrare una modifica sostanziale dell’offerta e giustificarne l’esclusione.
- Il costo delle migliorie offerte deve essere incluso nel prezzo complessivo e deve risultare coperto dagli utili, dalle economie organizzative o da altre componenti dell’offerta; la relativa sostenibilità può essere verificata nell’ambito del giudizio di anomalia, anche nei contratti stipulati in parte a misura.
- La stazione appaltante non è tenuta in ogni caso a richiedere ulteriori chiarimenti o a procedere ad audizione orale dopo la presentazione delle giustificazioni, quando gli elementi acquisiti siano sufficienti per valutare l’affidabilità dell’offerta.
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