Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04754/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva accolto la proposta delle parti e ridotto la pena già inflitta dal GUP del Tribunale di Napoli a tre imputati, in relazione a più capi di imputazione non specificati nel testo. Uno degli imputati ricorreva lamentando vizi di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla ritenuta recidiva. Un secondo imputato deduceva omessa motivazione sul fatto che le attenuanti generiche fossero state valutate solo equivalenti e non prevalenti rispetto alle aggravanti, nonché sull’aumento di pena per la continuazione con altri reati. Un terzo imputato proponeva due ricorsi: uno sovrapponibile a quello del secondo imputato, e un altro specificamente diretto contro la misura di sicurezza disposta, censurandone la motivazione in relazione all’art. 228 c.p. Prima dell’esame nel merito, uno dei difensori chiedeva il rinvio per omessa notifica dell’avviso di udienza, ma l’istanza veniva disattesa perché il procedimento era trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza partecipazione delle parti. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i ricorsi, osservando che nel concordato in appello il controllo del giudice sulla pena riguarda solo la legalità della pena concordata, non la congruità, e che gli aspetti relativi ad attenuanti generiche, bilanciamento, recidiva e aumenti per continuazione sono parte dell’accordo processuale e non possono essere poi contestati se la decisione corrisponde alla richiesta concordata. Quanto alla misura di sicurezza, la doglianza è stata giudicata inammissibile perché estranea al perimetro del concordato e comunque infondata, essendo la motivazione della Corte territoriale basata sulla pericolosità sociale desunta dalla gravità delle condotte.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tutti gli imputati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata preliminarmente respinta l’istanza di rinvio formulata da un difensore, perché il procedimento era correttamente trattato de plano e non richiedeva avviso alle parti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello vincola le parti; il giudice può solo accogliere o rigettare la proposta e, se la accoglie, verificare la legalità della pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Il procedimento può essere trattato de plano, senza partecipazione delle parti e senza necessità di avviso di udienza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È la norma invocata per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché rivolte contro aspetti coperti dall'accordo o comunque infondate.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche, nel caso di concordato in appello, erano parte dell'assetto negoziale e non potevano essere successivamente contestate se la decisione era conforme alla richiesta.

  • art. 228 c.p.

    La misura di sicurezza personale è autonoma rispetto al trattamento sanzionatorio e, nel caso concreto, è stata giustificata dalla pericolosità sociale dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativa alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il sindacato del giudice di legittimità sulla pena concordata è limitato alla sola legalità della sanzione; non può estendersi alla sua congruità o alla rivalutazione del merito del bilanciamento tra circostanze.
  • Quando la sentenza di appello recepisce integralmente l'accordo tra le parti, le doglianze su attenuanti generiche, recidiva, giudizio di comparazione e aumenti per continuazione sono inammissibili se incidono su elementi già compresi nel negozio processuale.
  • Le misure di sicurezza non rientrano nel trattamento sanzionatorio oggetto del concordato in appello e possono costituire motivo di ricorso solo nei limiti in cui non siano espressamente coperte dalla rinuncia; in ogni caso, una motivazione sintetica è sufficiente se ancorata alla pericolosità sociale desunta dalle condotte.
  • Nel procedimento trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., non è dovuto l'avviso alle parti e l'istanza di rinvio fondata sulla mancata notifica è infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.