Cassazione Civile, Sentenza n. 5644/2020 del 02/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione dei redditi della società contribuente per il 2001, contestando ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 due operazioni. La prima riguardava l’acquisto del 70% delle azioni di una società, per Euro 1.912.890,00, da due società finanziarie lussemburghesi e la successiva svalutazione della partecipazione, imputata a costo dopo che la partecipata aveva azzerato il capitale e lo aveva ricostituito con l’intervento di una società controllata dalla contribuente. L’Ufficio riteneva che la struttura infragruppo fosse priva di valide ragioni economiche e fosse volta a generare una riduzione dell’imponibile Irpeg; la contribuente sosteneva invece che l’acquisizione e la successiva ricapitalizzazione rispondessero all’esigenza di rilanciare la partecipata. La seconda operazione riguardava l’acquisto del 60% di un’altra società, per Euro 3.196.480,55, seguito il giorno successivo dalla distribuzione di dividendi complessivi di Euro 3.260.000,00, dei quali Euro 1.956.000,00 attribuiti alla contribuente. La partecipazione fu iscritta in bilancio al costo d’acquisto e poi ceduta a una società controllata per Euro 300.000,00; fu contabilizzata una minusvalenza di Euro 2.896.480,55, che determinò un’eccedenza a credito Irpeg di cui fu chiesto il rimborso negli anni successivi. L’Ufficio sosteneva che la partecipazione avrebbe dovuto essere iscritta al valore al netto dei dividendi e che la sequenza negoziale fosse diretta a creare componenti negativi deducibili. La Commissione provinciale aveva confermato la ripresa relativa alla prima operazione e accolto il ricorso sulla seconda; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 26 luglio 2011, aveva confermato tale esito. L’Agenzia delle entrate ha proposto sei motivi: violazione dell’art. 2426 c.c. per la mancata riduzione del valore della partecipazione nella seconda operazione; omessa pronuncia sul dedotto difetto di scopo economico; e, con gli altri motivi, vizi motivazionali relativi al vantaggio fiscale, alla generica giustificazione della riorganizzazione aziendale, al trattamento dei dividendi e alla successiva minusvalenza. La società ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: insufficiente motivazione sulle ragioni economiche dell’acquisto e della svalutazione della prima partecipazione; omesso esame dell’assenza di illiceità del vantaggio e di aggiramento di obblighi; ultrapetizione sulla domanda relativa alla seconda partecipazione; violazione delle norme tributarie sulla deducibilità della svalutazione conseguente alla rettifica fiscale; e omessa motivazione sulla compensazione tra gli effetti delle due operazioni. La contribuente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per carenza d’interesse e per difetto di specificità.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di carenza d’interesse dell’Agenzia: la conferma della sentenza di primo grado aveva comportato la soccombenza parziale dell’Amministrazione e il rigetto di una parte della pretesa fiscale. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che i motivi, pur sintetici, indicavano le censure e i fatti processuali necessari. Il secondo motivo principale, relativo all’omessa pronuncia, è stato rigettato: la decisione regionale aveva implicitamente respinto la censura sull’assenza di scopo economico, in coerenza con la propria impostazione. Sono stati accolti gli altri motivi principali sulla seconda operazione: la motivazione regionale non aveva esaminato in modo adeguato la sequenza complessiva e gli indizi allegati dall’Ufficio — tra cui la distribuzione dei dividendi, la successiva cessione alla società controllata, il mancato riscontro del pagamento di Euro 300.000,00 e la minusvalenza contabilizzata — né aveva spiegato concretamente la sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali. La Corte ha precisato che l’iscrizione della partecipazione al costo d’acquisto poteva essere conforme ai criteri civilistici, ma tale correttezza contabile non escludeva di per sé l’abuso fiscale: occorreva valutare unitariamente le fasi dell’operazione e la loro effettiva giustificazione economica. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato. In particolare, è stata esclusa l’ultrapetizione, perché la Commissione regionale aveva deciso sulla domanda della contribuente; è stata negata la deduzione fiscale della svalutazione della partecipazione in Energy, non essendo stata contabilizzata dalla società; ed è stata confermata la valutazione di elusività dell’operazione relativa alla partecipazione in Baron, poiché i giudici di merito avevano motivatamente individuato nel risparmio fiscale lo scopo predominante e la società non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare valide ragioni economiche alternative. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’operazione Energy, la rideterminazione delle sanzioni e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, si considerano aventi carattere abusivo e possono essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali (Cass., sez. 5, n. 1372 del 21 gennaio 2011).
La disposizione consente di disconoscere operazioni formalmente legittime quando siano principalmente dirette a conseguire vantaggi fiscali contrari alla ratio delle norme, salvo che risultino giustificate da valide ragioni extrafiscali.
art. 53 Cost.
Le Sezioni Unite di questa Corte, proprio con riguardo alle imposte dirette, hanno affermato che “non può non ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera apettativa di quel risparmio fiscale” (Cass. Sez. U, 23 dicembre 2008, n. 30057; in tema di cessione di quote e fusione per incorporazione, Cass. 30 novembre 2012, n. 21390; Cass. n. 653 del 15/1/2014).
Per le imposte dirette il divieto di abuso è ricavato dai principi costituzionali e impedisce di conseguire risparmi fiscali mediante l’uso distorto di strumenti giuridici in assenza di ragioni economicamente apprezzabili diverse dal risparmio d’imposta.
art. 2426 c.c.
Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto di partecipazioni, non valutate con il metodo del patrimonio netto, deve essere mantenuto nei bilanci degli esercizi successivi, a meno che non si verifichi una perdita durevole di valore, caso in cui, a norma dell’art. 2426 c.c., comma 1, n. 3, occorre effettuarne la svalutazione.
La partecipazione iscritta al costo d’acquisto conserva tale valore negli esercizi successivi, salvo una perdita durevole di valore, che impone la svalutazione; la conformità contabile dell’iscrizione non risolve tuttavia, da sola, la distinta questione dell’abusività fiscale dell’operazione complessiva.
art. 2697 c.c.
In punto di onere della prova, questa Corte ha affermato che “costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicchè il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. n. 4603 del 26/2/2014).
L’Amministrazione deve provare il disegno elusivo e l’uso anomalo o manipolativo degli schemi negoziali; una volta allegati tali elementi, il contribuente deve dimostrare ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino la struttura adottata.
art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, tale vizio non è configurabile perchè la Commissione regionale si è espressamente pronunciata sulla domanda avanzata dalla contribuente, rigettandola, indicando i motivi del dissenso rispetto alle ragioni poste dalla contribuente a base della sua pretesa.
Non ricorre ultrapetizione quando il giudice si pronuncia sulla domanda effettivamente proposta e la rigetta, esponendo le ragioni del dissenso.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 61, comma 3, lett. b), vigente ratione temporis
Anche se, in forza del t.u.i.r., art. 61, comma 3, lett. b), vigente ratione temporis, è consentita la deducibilità fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni sociali dal reddito d’impresa, dovendo alla rettifica del valore fiscale della partecipazione corrispondere il riconoscimento della deduzione ai fini reddituali della rettifica operata, risulta evidente che, nel caso in esame, non possa assumere rilievo la disposizione normativa invocata, in quanto la società contribuente, non avendo proceduto alla svalutazione delle partecipazioni, non ha contabilizzato tale costo e non può, conseguentemente, pretenderne la deduzione ai fini della determinazione dell’imponibile soggetto a tassazione.
La deduzione della svalutazione presuppone che il costo sia stato effettivamente contabilizzato; la rettifica fiscale del valore della partecipazione non permette di dedurre una svalutazione non registrata dal contribuente.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere fatti e circostanze sufficienti a identificare la censura e consentire alla Corte di comprenderla senza ricorrere a fonti esterne; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
Massime di principio
- In materia di abuso del diritto tributario, la scelta di un’operazione fiscalmente più vantaggiosa non è di per sé abusiva se rappresenta una scelta consentita dall’ordinamento; occorre accertare che il vantaggio sia indebito, che costituisca lo scopo essenziale o predominante dell’operazione e che manchino ragioni extrafiscali non marginali.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare il disegno elusivo e le modalità con cui gli strumenti negoziali sono stati impiegati in modo anomalo rispetto alla normale logica di mercato. Spetta poi al contribuente provare le ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano la struttura dell’operazione.
- La valutazione dell’abuso deve riguardare unitariamente le diverse fasi e gli effetti dell’operazione, inclusi i rapporti infragruppo, le distribuzioni di dividendi, le cessioni successive e gli effetti fiscali concretamente prodotti; la mera conformità delle singole registrazioni ai criteri civilistici e contabili non esclude l’abusività della sequenza complessiva.
- Le ragioni extrafiscali idonee a escludere l’abuso possono consistere anche in esigenze organizzative e di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, senza necessità di una redditività immediata, ma devono essere concretamente individuate e non possono ridursi a giustificazioni teoriche o generiche.
- La svalutazione fiscale di una partecipazione non può essere dedotta se il contribuente non l’ha effettivamente contabilizzata, anche quando l’Amministrazione abbia rettificato il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto della pretesa incompatibile con la motivazione complessiva; non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide la domanda proposta, rigettandola per le ragioni esplicitate.
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