Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1081

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso. L’autorizzazione è concessa ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sull’efficacia zootecnica del prodotto. Il testo fissa inoltre le condizioni di impiego, le prescrizioni di sicurezza per gli operatori e la scadenza del periodo autorizzativo.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), classificato come additivo zootecnico e inserito nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione concerne specificamente i suini da ingrasso, alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il periodo di autorizzazione termina il 20 agosto 2028. Restano fermi gli obblighi già richiamati dal regolamento (CE) n. 1831/2003, inclusi quelli relativi alla domanda e alla valutazione di sicurezza, nonché le condizioni d’uso e di sicurezza riportate nell’allegato.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) per suini da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso. La misura si fonda sul parere positivo dell’EFSA del 6 marzo 2018, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto un possibile miglioramento del rendimento zootecnico.

Contesto normativo e motivazione dell’intervento

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Il preparato Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) era già autorizzato per altre specie e categorie animali da precedenti atti della Commissione, richiamati nei considerando, e il presente intervento introduce un nuovo impiego per i suini da ingrasso. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta.

Valutazione scientifica e condizioni di autorizzazione

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull’ambiente, e può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi elaborata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito dell’autorizzazione e caratteristiche tecniche

L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1820 e specifica che si tratta di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) in forma solida, con un contenuto minimo di 1,0 × 10^10 CFU/g. La specie destinataria è costituita dai suini da ingrasso; per il mangime completo con umidità al 12 % è indicato un tenore minimo di 1,5 × 10^8 CFU/kg.

Prescrizioni per l’uso e tutela degli operatori

L’allegato impone che nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale.

Metodi di analisi

Per il controllo analitico sono previsti due metodi: il conteggio tramite metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, conforme alla norma EN 15784:2009, e l’identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). L’allegato rinvia inoltre alle informazioni dettagliate disponibili presso il laboratorio di riferimento del JRC.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione del prodotto indicato nell’allegato termina il 20 agosto 2028.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.

Ambito soggettivo e specie destinataria

L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell’Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office, e limita l’uso ai suini da ingrasso.

Tenore minimo e specifiche del prodotto

Il prodotto autorizzato è Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), in forma solida, con un minimo di 1,0 × 10^10 CFU/g; nella mangimistica finita il tenore minimo indicato è 1,5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Metodi di analisi

Per il conteggio è previsto il metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar in tutte le matrici bersaglio, secondo EN 15784:2009; per l’identificazione è previsto il metodo PFGE (elettroforesi su gel in campo pulsato).

Condizioni di impiego e misure di sicurezza

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso di additivo e premiscele richiede dispositivi di protezione individuale.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione il 20 agosto 2028.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.