Sentenza del 10/05/2018 n. 1947 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento analitico/induttivo - Studi di settore - Presunzioni semplici - Necessità di ulteriori elementi - Applicazione studio di settore evoluto - Sussiste - Conseguente illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità di un accertamento analitico-induttivo fondato esclusivamente o principalmente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore. Ha sostenuto che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che la grave incongruenza non può essere individuata nel solo scostamento numerico, ma deve essere corroborata da ulteriori elementi concreti e individualizzati idonei a dimostrare l'infedeltà della dichiarazione. È stata inoltre contestata la mancata applicazione dello studio di settore più evoluto, ove più favorevole al contribuente.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché non adeguatamente suffragato da ulteriori validi elementi presuntivi oltre al mero scostamento dagli studi di settore. È stata inoltre riconosciuta l'applicabilità dello studio di settore più evoluto qualora più favorevole al contribuente, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Ne consegue l'annullamento dell'accertamento nella parte fondata sui criteri non sufficientemente motivati o meno favorevoli.
Norme richiamate
Art. 42 D.P.R. 600/1973
L'atto di accertamento deve essere adeguatamente motivato e indicare gli elementi e le circostanze che giustificano la pretesa tributaria. Nel caso esaminato, il mero richiamo allo scostamento dagli studi di settore non è stato ritenuto sufficiente.
Studi di settore
Gli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici e non determinano automaticamente il reddito imponibile. Il loro risultato deve essere valutato insieme ad altri elementi concreti e riferiti alla specifica situazione del contribuente.
Cass. 8812/2016
Conferma la necessità di una motivazione adeguata e di ulteriori elementi rispetto al semplice scostamento dagli studi di settore.
Cass. 26511/2014
Ribadisce che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che la loro applicazione deve essere accompagnata da elementi idonei a dimostrare concretamente l'inattendibilità della dichiarazione.
Cass. 26635/2009
Afferma che il contraddittorio e la valutazione della situazione concreta del contribuente sono essenziali e che il risultato dello studio non può operare come automatica determinazione del reddito.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non è automaticamente valido per il solo fatto che esista uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello stimato.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare e dimostrare ulteriori elementi specifici, gravi e coerenti che rendano plausibile l'infedeltà della dichiarazione.
- La motivazione dell'accertamento deve spiegare perché, nel caso concreto, i risultati dello studio di settore siano attendibili e perché le giustificazioni del contribuente non siano sufficienti.
- Quando sono disponibili più versioni o evoluzioni dello studio di settore, deve essere applicata quella più favorevole al contribuente, se pertinente al periodo d'imposta e alla sua attività.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe verificare il metodo utilizzato, la corretta applicazione dello studio evoluto, l'esistenza di ulteriori elementi presuntivi e la completezza della motivazione dell'atto.
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