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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39542/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per truffa contestate per timbrature fittizie dei cartellini in servizio presso la Provincia di Messina. Le censure principali erano: insufficiente prova dell'effettiva assenza dal posto di lavoro (sorveglianza video non estesa a tutti i varchi, buchi nelle riprese, mancata verifica della genuinità dei dati dei badge); errata o omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità) per fatti giudicati occasionali o di scarsa entità; contraddittorietà e mala motivazione della Corte territoriale nel valutare le prove; mancata concessione delle attenuanti generiche; nullità/irregolarità di alcune notifiche (eccezione sollevata da Mangraviti); identificazione incerta delle persone riprese dalle telecamere (motivo decisivo nel ricorso di Scandurra). Inoltre si contestava l'irrilevanza penale del fatto per modesta entità del profitto e la mancata valutazione di giustificazioni quali servizi esterni o permessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Branca, Caputo, Grimaldi, La Spina e Mangraviti, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto provate le timbrature false e giustificate le condanne. I motivi common riguardanti l'applicazione dell'art. 131-bis sono stati respinti: la Corte territoriale aveva motivatamente distinto posizioni per abitualità della condotta desunta dalla ripetizione delle timbrature fraudolente. La prova fondata sulle discrepanze tra timbrature badge e immagini di ingresso è stata ritenuta logicamente valutata, nonostante telecamere non coprissero tutti i varchi. Le richieste di attenuanti generiche sono state respinte in ragione di un diffuso sistema assenteista e della mancata manifestazione di ravvedimento. La censura sulla notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. proposta da Mangraviti è stata ritenuta infondata. Diversamente, il ricorso di Scandurra Teodora è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha motivato rispetto alla testimonianza che negava il riconoscimento della ricorrente nelle immagini; per tale omissione la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Scandurra per estinzione del reato per prescrizione (termine maturato il 16/10/2020) e ha disposto, per gli effetti civili, il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità non è applicabile quando emerge un comportamento abituale e ripetuto; la Corte ha ritenuto legittimo distinguere tra imputati in base alla ripetizione delle condotte, negando la causa di non punibilità per chi ha agito in modo reiterato

  • art. 640 cod. pen.

    Il comportamento consistente nella falsa attestazione di presenza tramite timbrature altrui integra la truffa aggravata in quanto incide sull'organizzazione e sull'affidamento dell'ente, anche se il profitto economico è modesto

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    La circostanza attenuante prevista per il danno di lieve entità deve essere valutata tenendo conto dell'incidenza complessiva sull'ente; la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di plurimi episodi l'attenuante non fosse applicabile

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    La notifica presso il difensore è valida quando l'imputato non è reperito nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto corretta la notifica a Mangraviti presso il suo difensore

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle ricerche per irreperibilità: le ricerche devono essere svolte nei luoghi indicati dall'art. 159, ma la Corte ha interpretato la locuzione 'irreperibilita registrata' come semplice constatazione di non reperimento al domicilio eletto

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferita come norma che disciplina le cause di non punibilità sopravvenute; la Cassazione ha ricordato che l'inammissibilità manifesta del ricorso impedisce la dichiarazione di sopravvenute cause di non punibilità salvo energia del procedimento, con conseguente incidenza sulla prescrizione

Massime di principio

  • La mera copertura parziale delle telecamere non esclude l'utilizzabilità delle immagini in combinazione con altri elementi (timbrature badge, riscontri testimoniali): le discrepanze temporali tra timbratura e ingresso sono prova valutabile
  • L'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità) non si applica se il comportamento illecito è ripetuto e configurabile come abituale; l'occasionalità deve risultare chiaramente dall'unicità e dalla esiguità del fatto
  • La richiesta delle attenuanti generiche può essere negata se emerge un sistema diffuso di comportamenti illeciti e la mancanza di segni di ravvedimento, anche se il singolo profitto appare modesto
  • L'omissione della motivazione su profili decisivi di identificazione può comportare l'accoglimento del ricorso; lacune motivazionali nella valutazione dell'identificazione fotografica/video sono particolarmente delicate e possono condurre all'annullamento
  • Le notifiche eseguite presso il difensore sono valide se l'imputato non è reperito al domicilio eletto; l'uso dell'espressione 'irreperibilità' nella motivazione deve essere letto alla luce della effettività delle ricerche
  • La prescrizione sopravvenuta può determinare l'annullamento senza rinvio quando la sentenza impugnata presenta un vizio di motivazione sulla responsabilità; tuttavia, se il ricorso è manifestamente infondato non si forma il rapporto di impugnazione necessario per far maturare determinate cause sopravvenute

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