Cassazione Penale, Sentenza n. 16392/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione proposta contro il Presidente del Collegio. Sostenevano che la causa di ricusazione – il fatto che il medesimo giudice si era già pronunciato, come giudice delegato, in una procedura fallimentare sul medesimo oggetto (la presunta usura del contratto) – era divenuta nota solo dopo aver acquisito documenti della procedura fallimentare in data 18/05/2023 (a seguito di una comunicazione cancelleria del 14/04/2023). Perciò avevano ritenuto tempestiva la ricusazione, presentata entro i tre giorni previsti dall'art. 38, comma 2, c.p.p. Contestavano inoltre la valutazione della Corte territoriale sull'elemento della "ordinaria diligenza", ritenendola ingiustificatamente gravosa dato che la composizione del Collegio non era stata tempestivamente e chiaramente comunicata nei verbali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli privi di fondamento. Ha ritenuto che la causa di ricusazione poteva essere conosciuta già il 28/02/2023 se la difesa avesse svolto l'ordinaria diligenza (verificando la composizione del Collegio in cancelleria e consultando atti già depositati, tra cui la sentenza di fallimento presente in atti dal 13/06/2017). Il termine di tre giorni di cui all'art. 38, comma 2, c.p.p., decorreva dopo il tempo ragionevolmente necessario per acquisire la documentazione relativa alla procedura fallimentare e non dopo quasi tre mesi: la tardiva acquisizione e la presentazione della ricusazione sono state ritenute effetto di negligenza inescusabile della difesa. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione; usata come riferimento sul tipo di rito applicato alla trattazione dei ricorsi.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di cassazione richiamati dai ricorrenti (violazione di norme di diritto e vizio della motivazione). La Corte ha ritenuto infondati tali profili, ritenendo legittima la valutazione di fatto circa la tempestività e la diligenza della difesa.
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina dei termini per la ricusazione quando la causa sorge o diviene nota dopo i termini ordinari: il termine di tre giorni decorre dal momento in cui la causa è o doveva essere conosciuta con l'ordinaria diligenza, e non può essere prorogato per ritardi dovuti alla mancata acquisizione o conoscenza di atti che erano ragionevolmente reperibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La domanda di ricusazione deve essere proposta tempestivamente: il termine breve (tre giorni nel caso previsto dall'art. 38, comma 2) decorre dal momento in cui la causa è o doveva essere conosciuta con l'ordinaria diligenza, non dall'effettiva scoperta tardiva per inerzia della difesa.
- La "ordinaria diligenza" impone alla difesa di verificare la composizione del Collegio e di consultare agevolmente reperibili atti processuali o documenti già depositati; la mancata verifica non giustifica ritardi significativi nella proposizione della ricusazione.
- La semplice coincidenza di nomi o il fatto che un giudice abbia svolto ruoli in altre procedure può costituire motivo di ricusazione se emerge che si è già pronunciato sull'oggetto del processo (idem factum), ma occorre che tale elemento sia prodotto e reso noto nei termini richiesti.
- Se gli atti o le pronunce che possono integrare la causa di ricusazione erano già disponibili agli atti o facilmente acquisibili, la difesa è tenuta ad attivarne tempestiva acquisizione; la tardività nella produzione di tali elementi determina inammissibilità della ricusazione e possibili condanne alle spese.
- In situazioni simili è consigliabile: (a) verificare immediatamente, prima dell'udienza o appena insorgono sospetti, la composizione del Collegio tramite cancelleria; (b) acquisire senza indugio eventuali atti esterni (es. provvedimenti fallimentari) che possano costituire cause di ricusazione; (c) proporre l'istanza nei termini stretti previsti dalla legge per non incorrere in esclusione per tardività.
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