Cassazione Civile, Ordinanza n. 06441/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti di una società autocarrozzeria. Successivamente il giudice di pace, con sentenza, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha revocato il decreto ingiuntivo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. per contestare tale decisione. La società resistente ha depositato memoria difensiva. La Corte, tuttavia, rileva d'ufficio che il provvedimento del giudice di pace non era impugnabile con regolamento di competenza ma doveva essere impugnato con appello, richiamando l'art. 46 c.p.c. e un precedente conforme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento necessario di competenza, affermando che la sentenza del giudice di pace che dichiari la propria incompetenza per valore e revochi il decreto ingiuntivo non è suscettibile di regolamento di competenza, ma deve essere impugnata con appello. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
regolamento necessario di competenza
La Corte rileva che il ricorrente ha utilizzato uno strumento di impugnazione non consentito per il tipo di provvedimento emesso dal giudice di pace.
art. 46 c.p.c.
La disposizione esclude l'ammissibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza del giudice di pace resa in tema di incompetenza per valore, imponendo l'appello come mezzo di gravame.
art. 47, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per dare atto del deposito della memoria difensiva della controricorrente nel procedimento di regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La sentenza del giudice di pace che dichiari l'incompetenza per valore e revochi un decreto ingiuntivo non è impugnabile con regolamento di competenza, ma con appello.
- L'ammissibilità del regolamento di competenza dipende dal corretto mezzo di impugnazione previsto per il tipo di decisione resa dal giudice di pace; l'erronea scelta del rimedio determina l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →