Sentenza n. 426/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 48/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 48/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 48/2025. Il decreto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 27 marzo 2025 ed era stato notificato al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della parte ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo consente l'attivazione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e notificato alla pubblica amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione, può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del titolo entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte interessata, per l'adozione degli adempimenti sostitutivi.
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