Cassazione Penale, Sentenza n. 33356/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cafasso impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la sua istanza di ricusazione nei confronti del Giudice per l'Udienza Preliminare. La ricorrente sosteneva che il rigetto delle domande di patteggiamento per alcune coimputate, con motivazioni del GUP che avrebbero implicitamente affermato la sussistenza di un'associazione a delinquere (ex art.416 c.p.), creava un'ipotesi di parziale pregiudizio o apparenza di parzialità che coinvolgeva anche la sua posizione, giacché ella aveva optato per il giudizio abbreviato; denunciava quindi violazione di legge (art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.38 c.p.p.) e motivazione illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di Appello si era limitata a dichiarare la manifesta infondatezza della ricusazione senza instaurare il contraddittorio e senza applicare l'art.41, comma 2, c.p.p., che rinvia all'art.127 c.p.p. per la decisione di merito (udienza in camera di consiglio). Poiché la ricusazione conteneva osservazioni non manifestamente infondate e aveva prodotto valutazioni di merito nella motivazione dell'ordinanza impugnata, la decisione di inammissibilità avrebbe dovuto essere preceduta da udienza in camera di consiglio per assicurare il contraddittorio. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio, lasciando alla corte remittente la libertà di esprimere comunque un giudizio di merito pieno.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) c.p.p.
violazione di legge (art.606 lett.b in relazione all'art.38 cod. proc. pen.)
La Cassazione ha valutato la doglianza di violazione di legge come fondata nella parte in cui la Corte territoriale non ha applicato correttamente le norme processuali sulla ricusazione; il vizio procedurale è stato ritenuto idoneo ad annullare l'ordinanza impugnata.
art. 38 c.p.p.
Disciplina le forme e i termini per la proposizione della ricusazione; la sua inosservanza può determinare l'inammissibilità della ricusazione se la stessa non è proposta nelle forme o nei termini previsti.
art. 41, comma 1 c.p.p.
l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., solo per le diverse ipotesi ... di dichiarazione di ricusazione proposta da chi non ne aveva diritto; o senza l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen.; o sulla base di motivi manifestamente infondati
Prevede la possibilità di dichiarare immediatamente inammissibile la ricusazione senza instaurare il contraddittorio solo in casi tassativi (mancanza del diritto, difetto formale/terminale o motivi manifestamente infondati). La Corte ha ritenuto che nessuna di queste condizioni sussistesse nel caso concreto.
art. 41, comma 2 c.p.p.
art. 41, comma 2, cod. proc. pen., che per la decisione del merito della ricusazione richiama l'art. 127 cod. proc. pen.
Stabilisce che quando la decisione richiede esame di merito, si deve procedere secondo quanto previsto dall'art.127 c.p.p., ossia mediante udienza in camera di consiglio, assicurando il contraddittorio.
art. 127 c.p.p.
udienza in camera di consiglio
Regola la procedura dell'udienza in camera di consiglio per la decisione di merito sulla ricusazione, finalizzata a consentire il contraddittorio tra le parti e un esame più approfondito delle ragioni di ricusazione.
art. 416 c.p.
Norma penale sull'associazione a delinquere; nel caso è richiamata perché la ricusante deduceva che le espressioni del GUP, nel rigettare patteggiamenti che escludevano l'imputazione ex art.416, potevano implicare la sussistenza di tale associazione anche a suo carico e quindi un'apparenza di parzialità.
Massime di principio
- Se la ricusazione espone motivi non manifestamente infondati o richiede valutazioni di merito, la corte chiamata a decidere deve disporre l'udienza in camera di consiglio (art.41, comma 2 e art.127 c.p.p.) e garantire il contraddittorio.
- La dichiarazione di inammissibilità senza instaurazione del contraddittorio è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative indicate dall'art.41, comma 1 c.p.p.: mancanza del diritto, difetto di forma/termine (art.38) o motivi manifestamente infondati.
- Commenti o decisioni del giudice sul procedimento (es. sul rigetto di patteggiamenti) che possono essere interpretati come affermazioni implicite sulla sussistenza di reati associativi richiedono particolare attenzione: se tali elementi possono giustificare un ragionevole dubbio sull'imparzialità, la ricusazione va esaminata nel merito con pieno contraddittorio.
- La Corte d'Appello non può sostituirsi a un esame di merito completo tramite una semplice ordinanza quando la ricusazione presenta argomentazioni che inducono la Corte a esprimere valutazioni piene: occorre allora la forma dell'udienza per assicurare la dialettica tra le parti.
- In cassazione la violazione delle norme procedurali sulla ricusazione (forma, termini, contraddittorio) costituisce motivo idoneo all'annullamento dell'ordinanza impugnata e al rinvio per nuovo esame.
- Chi propone ricusazione deve esporre con chiarezza fatti e ragioni che giustifichino l'applicazione dell'istituto; d'altro canto il giudice che rigetta sommariamente deve verificare che si tratti effettivamente di motivi manifestamente infondati prima di non disporre il contraddittorio.
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