Cassazione Penale, Sentenza n. 10081/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità assoluta della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per essere stata effettuata presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, con richiesta di annullamento delle sentenze di merito; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal medesimo Ribuffo perché, al momento della testimonianza, sarebbe stato potenziale indagato per favoreggiamento personale e dunque avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., con applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 372 cod. pen., sostenendo la genuinità della sua dichiarazione e la mancanza di adeguata valutazione del cosiddetto "falso soggettivo".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo infondato e generico perché la notifica presso il difensore configurava una nullità a regime intermedio tardivamente eccepita e il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio per il diritto di difesa; il secondo motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale aveva logicamente e congruamente motivato l'esclusione della qualità di indagato del Ribuffo al momento delle dichiarazioni e tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione; il terzo motivo è generico e non supera il vaglio di ammissibilità perché si limita a reiterare censure già respinte in appello. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Pur osservando che il reato sarebbe stato prescritto dal 14/06/2024, la Corte non ha rilevato la causa estintiva a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
Norma sostanziale contestata in primo e secondo grado: il ricorrente era stato condannato per il delitto previsto da questa norma; la Cassazione non ha riesaminato il merito della valutazione probatoria relativa alla sua applicazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 56 e art. 378 cod. pen.
Norme relative ad altre contestazioni per le quali il ricorrente era stato assolto in primo grado; citate nella sentenza di merito ma non oggetto centrale del ricorso in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione: i motivi dedotti sono stati valutati alla luce dei presupposti di ammissibilità e di specificità richiesti dall'articolo; la Corte ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati e quindi inammissibili.
art. 210 cod. proc. pen.
Norma relativa alla incompatibilità a testimoniare dell'indagato/parte: la Corte di merito ha valutato in termini sostanziali che il Ribuffo non era indagato al momento delle dichiarazioni e quindi non doveva essere sentito ai sensi di tale articolo; questa valutazione di merito è stata ritenuta congruamente motivata e non sindacabile in cassazione.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali in presenza di determinate condizioni: la Corte ha escluso l'applicabilità in quanto non sussisteva l'incompatibilità del dichiarante al momento delle dichiarazioni.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma che prevede la nullità per omissione di citazione: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'omessa notifica integra nullità assoluta solo se impedisce la conoscenza effettiva dell'atto; altrimenti può trovare applicazione la sanatoria.
art. 184 cod. proc. pen.
Norma sulla sanatoria delle nullità quando lo scopo dell'atto è stato conseguito: la Corte ha richiamato l'orientamento che in assenza di pregiudizio concreto la notifica difforme può essere sanata.
art. 180 e art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Norme sui termini e modalità per eccepire le nullità: la Corte ha ritenuto che la nullità relativa derivante dalla notifica al difensore sia stata tardivamente sollevata (in appello) e quindi soggetta alle conseguenze di inammissibilità per mancata tempestiva deduzione.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la trattazione scritta: il procedimento è stato trattato per iscritto davanti alla Corte e la requisitoria è stata depositata per iscritto dal Procuratore generale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che regola la forma del ricorso e dei motivi: richiamata per sintetizzare i motivi proposti in cassazione.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali presso il difensore di fiducia anziché al domicilio dichiarato può configurare una nullità a regime intermedio; per renderla efficace in cassazione è necessario allegare e dimostrare il concreto pregiudizio derivante alla conoscenza dell'atto e all'esercizio del diritto di difesa.
- Le eccezioni relative a nullità o vizi di notifica devono essere tempestivamente sollevate nel grado di giudizio in cui erano deducibili; eccezioni tardive possono rendere la censura inammissibile.
- Quando si contesta l'inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali per presunta qualità di indagato del dichiarante (art. 210 c.p.p.), il giudice di merito effettua un accertamento sostanziale e concretamente motivato sulla sussistenza di tale qualità al momento della dichiarazione; tale valutazione, se logica e argomentata, è difficilmente sindacabile in cassazione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici, non generici né mera reiterazione delle stesse doglianze già respinte in appello; la mancanza di confronto con la motivazione di merito o di indicazione del pregiudizio concreto porta all'inammissibilità.
- In tema di valutazione probatoria per fatti di presunta falsa testimonianza, la Corte confronta le dichiarazioni e può ravvisare il c.d. "falso soggettivo" quando il dichiarante, pur conoscendo i fatti, rende dichiarazioni in contrasto con la propria percezione; la critica alla valutazione comparativa richiede argomentazione precisa per essere rilevante in sede di legittimità.
- La prescrizione sopravvenuta del reato non sempre viene rilevata d'ufficio in cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali; per agire in tal senso è necessario che la questione sia posta e ammissibile.
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