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Ordinanza

Ordinanza n. 14560/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202607567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria di un concorso pubblico per 143 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, nonché atti di approvazione e rettifica della graduatoria

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente, dopo aver superato le prove concorsuali, è stato escluso per ritenuta mancanza del requisito esperienziale di cinque anni quale autista di ambulanza e/o autista professionista, desunto dalla documentazione allegata alla domanda, in particolare dal modello C/2. Ha dedotto la violazione dell'art. 7 del bando, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo di possedere il requisito e che l'omessa indicazione nel modello C/2 fosse dovuta a un errore materiale. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, favor partecipationis e legittimo affidamento, nonché dell'obbligo di soccorso istruttorio, affermando di avere comunque autocertificato il possesso del requisito ai sensi del d.P.R. 445/2000. Infine, ha lamentato disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. Ha chiesto anche la sospensione degli atti. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, individuabili nei vincitori e negli idonei della graduatoria. Il ricorrente aveva notificato il ricorso alle amministrazioni, ma non a nessun controinteressato, limitandosi a chiedere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. L'istanza di accesso presentata dal ricorrente riguardava gli atti relativi alla propria posizione e all'esclusione, non i dati necessari per notificare il ricorso a un controinteressato.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative all'esclusione né la domanda cautelare. Ha ritenuto che, alla luce della disciplina vigente e dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il ricorso sarebbe stato inammissibile perché non notificato, entro il termine decadenziale, ad almeno uno dei controinteressati. L'art. 49, comma 1, c.p.a. non consentirebbe di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando nessun controinteressato sia stato evocato in giudizio; la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non sarebbe sufficiente a superare tale omissione. Il Collegio ha tuttavia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, c.p.a., limitatamente all'obbligo di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati entro il termine decadenziale, e dell'art. 49, comma 1, c.p.a., nella parte in cui impedisce l'integrazione del contraddittorio quando nessun controinteressato sia stato tempestivamente chiamato in giudizio. Secondo il TAR, tale disciplina potrebbe violare l'art. 3 Cost., sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, nonché gli artt. 24 e 113 Cost., perché può rendere estremamente difficile o definitivamente precludere l'accesso al giudice. Sono stati prospettati anche dubbi di contrasto con l'art. 111 Cost. e con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, per l'insufficiente precisione, chiarezza e prevedibilità delle regole processuali e per i contrasti giurisprudenziali sulle modalità di sanatoria dell'omessa notificazione. Il TAR ha quindi sospeso il giudizio, trasmesso gli atti alla Corte costituzionale e rinviato ogni decisione, compresa quella cautelare, alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge

    Il TAR dubita della legittimità costituzionale della previsione che impone, a pena di decadenza, la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati entro il termine decadenziale.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati

    La disposizione è censurata nella parte in cui non consente di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando nessun controinteressato sia stato inizialmente evocato in giudizio.

  • art. 27, commi 1 e 2, c.p.a.

    Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati

    Il Collegio distingue l'obbligo di costituire integralmente il contraddittorio dall'obbligo, ritenuto costituzionalmente problematico, di notificare almeno a un controinteressato entro il termine decadenziale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    La notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio

    La notificazione per pubblici proclami presuppone l'autorizzazione giudiziale e non offre, secondo il TAR, una soluzione legislativamente chiara e prevedibile per evitare la decadenza quando nessun controinteressato sia stato previamente notificato.

  • art. 56, comma 2, c.p.a.

    Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati

    La previsione è valorizzata come meccanismo che incentiva la notificazione ad almeno un controinteressato per ottenere la tutela cautelare monocratica.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza in forma semplificata richiede, secondo il Collegio, la completezza del contraddittorio.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non può costituire lo strumento ordinario per sanare l'omessa notificazione a un controinteressato in presenza di una disciplina processuale ritenuta chiara.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio la possibile causa di inammissibilità e di sottoporla al contraddittorio delle parti.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Il ricorrente dovrà presentare istanza di fissazione dell'udienza per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Se è mancato il contraddittorio

    La possibilità di annullamento con rinvio della sentenza pronunciata senza contraddittorio integro è considerata un ulteriore incentivo alla tempestiva chiamata di tutte le parti necessarie, non tale da giustificare la perdita definitiva dell'azione.

  • artt. 108 e 109 c.p.a.

    Gli strumenti di tutela della parte pretermessa sono richiamati per evidenziare l'instabilità della decisione resa in assenza di contraddittorio completo.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale invocato sotto i profili della ragionevolezza, della proporzionalità e della parità di trattamento tra controinteressati.

  • art. 24 Cost.

    Parametro relativo al diritto di difesa e all'accesso al giudice, che potrebbe essere eccessivamente compresso dall'onere di notificazione.

  • art. 111 Cost.

    Parametro relativo al giusto processo regolato dalla legge e alla necessità di regole processuali chiare e prevedibili.

  • art. 113 Cost.

    Parametro relativo alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Parametro interposto in relazione all'art. 6 CEDU.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quanto ai requisiti di precisione, chiarezza e prevedibilità delle regole processuali e al diritto a un equo processo.

  • art. 7 del bando di concorso

    Invocato dal ricorrente in relazione al requisito esperienziale richiesto per la partecipazione al concorso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

  • d.P.R. 445/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il valore dell'autocertificazione del possesso del requisito esperienziale.

  • art. 45 c.p.a.

    Richiamato per il termine di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso e per evidenziare l'incertezza sul momento di eventuale retroazione degli effetti della notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale, secondo la disciplina vigente interpretata dal TAR, determina l'inammissibilità del ricorso quando nessun controinteressato sia stato inizialmente evocato in giudizio; in tale situazione il giudice non può ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.
  • La mera richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, formulata nel ricorso introduttivo senza previa notificazione ordinaria ad almeno un controinteressato, non costituisce, secondo l'orientamento maggioritario richiamato dal TAR, adempimento equivalente alla notificazione richiesta dall'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • L'obbligo di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale può sollevare dubbi di compatibilità costituzionale quando la sua violazione comporti, nella generalità dei casi, la perdita definitiva dell'azione, pur essendo sufficiente la notificazione all'amministrazione per rendere quest'ultima consapevole della contestazione del proprio provvedimento.
  • La disciplina che consente di iniziare il processo con contraddittorio non integralmente costituito, quando sia stato notificato il ricorso ad almeno un controinteressato, può risultare irragionevole se sanziona invece con l'inammissibilità la mancata notificazione ad alcun controinteressato, senza che tale differenza sia giustificata da una specifica esigenza di tutela o di celerità processuale.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, utilizzabile in presenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali o di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; non può essere impiegata ordinariamente per neutralizzare una decadenza derivante dall'omessa notificazione a un controinteressato.
  • La questione di legittimità costituzionale degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a. è rilevante quando, in assenza della disciplina censurata, il giudice potrebbe ordinare l'integrazione del contraddittorio e proseguire il giudizio, mentre in applicazione della disciplina vigente dovrebbe dichiarare il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoDecadenza e tardivitàQuestione di legittimità costituzionaleSoccorso istruttorio

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