Sentenza n. 3274/2026 - Roma, Sezione 1Q
avverso il rigetto dell’istanza di accesso alla comunicazione notizia di reato della Questura di Bergamo relativa al sequestro del “bastone tattico estensibile prodotto dalla Ghost International di Amaducci Sergio con sede a Bovezzo (BS)” operato il 18 settembre 2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Questura di Bergamo alla Procura della Repubblica in relazione al sequestro di un bastone tattico estensibile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego espresso del Ministero dell'Interno relativo alla richiesta di copia della comunicazione di notizia di reato concernente un sequestro da lui effettuato nel 2015. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché l'iniziativa di sequestro era stata valorizzata nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi con la sua destituzione. Secondo il ricorrente, l'acquisizione del documento avrebbe potuto fornire elementi utili a dimostrare la correttezza del proprio operato, a chiedere la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 737/1981 e, eventualmente, a proporre revocazione delle sentenze che avevano ritenuto legittima la destituzione. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'erronea prospettazione come ricorso avverso il silenzio, nonché la genericità e la reiterazione dell'istanza e la carenza di interesse, sostenendo inoltre che la documentazione fosse già stata valutata nei precedenti giudizi sulla destituzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione processuale del Ministero: anche se il ricorrente aveva compiuto alcune imprecisioni formali, il ricorso era diretto contro il diniego espresso e il rito dell'art. 116 c.p.a. è utilizzabile sia contro le determinazioni espresse sia contro il silenzio sulle istanze di accesso. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La comunicazione di notizia di reato richiesta è stata qualificata come atto di polizia giudiziaria, riconducibile all'art. 347 c.p.p., contenente gli elementi conoscitivi trasmessi all'autorità giudiziaria per l'accertamento di una possibile responsabilità penale. Essa è pertanto strettamente strumentale all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini, categoria di atti sottraibile all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. c), l. n. 241/1990, secondo la disciplina attuativa richiamata dall'art. 10 d.P.R. n. 184/2006 e dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.m. Interno 16 marzo 2022. L'eventuale ostensione può avvenire soltanto nelle forme e alle condizioni previste dall'art. 116 c.p.p., non mediante l'accesso documentale ordinario. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
contro le determinazioni [sia] contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi
Il rito speciale in materia di accesso è esperibile tanto contro un diniego espresso quanto contro il silenzio dell'amministrazione e consente al giudice un sindacato sul rapporto.
art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990
le azioni strettamente strumentali....all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini
Consente di sottrarre all'accesso i dati e gli atti strettamente strumentali all'attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.
art. 10 d.P.R. 184/2006
Rinvia agli atti delle singole amministrazioni per la disciplina delle esclusioni dall'accesso.
art. 3, comma 1, lett. f), d.m. Interno 16 marzo 2022
Ribadisce l'esclusione dall'accesso degli atti strettamente strumentali all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.
art. 347 c.p.p.
La comunicazione di notizia di reato è ricondotta allo schema dell'atto di polizia giudiziaria disciplinato da tale disposizione e, per il suo nesso funzionale con l'attività investigativa, è sottratta all'accesso ordinario.
art. 116 c.p.p.
L'eventuale ostensione della comunicazione di notizia di reato deve avvenire nelle forme e alle condizioni previste dalla disciplina processuale penale.
art. 26 d.P.R. 737/1981
nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità
È stato invocato dal ricorrente quale base per la riapertura del procedimento disciplinare, ma non è stato decisivo per superare l'esclusione dell'accesso.
Massime di principio
- Il rito previsto dall'art. 116 c.p.a. è esperibile sia contro il diniego espresso sia contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso; la qualificazione formale eventualmente imprecisa dell'azione non determina l'inammissibilità quando dal ricorso risulti chiaramente contestato il diniego.
- La comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria è un atto riconducibile all'art. 347 c.p.p. e, in quanto strettamente strumentale all'attività investigativa, rientra tra gli atti sottraibili all'accesso documentale ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. c), l. n. 241/1990.
- L'eventuale ostensione di una comunicazione di notizia di reato non può essere ottenuta mediante l'accesso documentale ordinario, ma deve avvenire esclusivamente nelle forme e alle condizioni previste dall'art. 116 c.p.p.
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