Ordinanza n. 2600/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi del visto d’ingresso per lavoro subordinato, fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato richiesto da un cittadino straniero. Dal provvedimento emerge che il diniego si fonda sulla precedente revoca del nulla osta disposta dallo Sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 22, comma 5 quinquies, del d.lgs. 286/1998, in ragione della mancata conferma della richiesta di nulla osta da parte del lavoratore. La revoca del nulla osta non è stata impugnata; il ricorso è stato rivolto soltanto contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’annullamento del diniego di visto. Il TAR ha rilevato che, in mancanza di un valido nulla osta, il diniego del visto costituisce esito vincolato del procedimento, prospettando quindi una carenza di interesse all’impugnazione dell’atto consequenziale. La questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso né la domanda cautelare. Ha sottoposto alle parti la questione della possibile inammissibilità per carenza di interesse, derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto di revoca del nulla osta e dalla natura vincolata del successivo diniego di visto. Ha assegnato alle parti 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie esclusivamente su tale profilo e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 22, comma 5 quinquies, d.lgs. 286/1998
La revoca del nulla osta al lavoro è stata disposta, secondo quanto riferito nell’ordinanza, per la mancata conferma della richiesta di nulla osta da parte del lavoratore.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, prima di fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; il TAR lo ha applicato assegnando un termine per memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato costituisce esito vincolato della precedente revoca del nulla osta al lavoro, la mancata impugnazione dell’atto presupposto può determinare la carenza di interesse a contestare autonomamente il solo diniego consequenziale.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporre tale questione al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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