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Sentenza

Sentenza del 05/11/2018 n. 2598 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2008, sostenendo che A. s.r.l. non fosse una società cartiera né partecipe di una frode carosello. La società aveva acquistato dalla Germania un'autovettura Porsche Turbo per 107.000 euro e l'aveva successivamente rivenduta a una società collegata con sede in Romania, senza applicazione dell'IVA. Secondo i ricorrenti, l'interposizione era giustificata da ragioni burocratiche e il margine effettivo era di soli 1.000 euro. L'Amministrazione contestava invece l'interposizione fittizia, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'omessa tenuta della contabilità e l'utilizzo della società per ottenere un indebito vantaggio fiscale. In appello veniva inoltre contestata l'asserita genericità dei motivi di impugnazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti, ritenendo legittima la trattazione congiunta poiché derivanti dalla medesima operazione commerciale. Ha dichiarato ammissibili gli appelli, precisando che la riproposizione delle difese di primo grado è sufficiente quando consente di individuare una critica chiara alla decisione impugnata. Nel merito ha confermato gli accertamenti, ritenendo provata l'interposizione fittizia di A. s.r.l. sulla base delle gravi irregolarità fiscali, dell'assenza di una reale struttura operativa, della coincidenza della sede con un'abitazione e dell'assenza di una plausibile giustificazione economica per il passaggio intermedio. La fattura prodotta tardivamente non è stata valorizzata a favore della contribuente. Gli appelli sono stati rigettati e A. s.r.l. e P. P. sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre IVA e Cassa se dovute.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    rideterminava induttivamente ... il reddito conseguito dalla società

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla determinazione induttiva del reddito quando le omissioni contabili e dichiarative rendono inattendibile o impossibile la ricostruzione analitica dei dati fiscali.

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione

    L'appello è ammissibile anche quando ripropone le argomentazioni del primo grado, purché consenta di comprendere con sufficiente chiarezza le critiche rivolte alla decisione impugnata.

  • Art. 40, D.L. n. 331/1993

    acquisto ... operato con IVA non imponibile

    La norma disciplina il trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie; la non imponibilità non può essere utilizzata per operazioni fittizie o prive di una reale giustificazione economica.

  • Norma sull'utilizzabilità dei documenti non esibiti, richiamata in motivazione

    I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente

    La documentazione non esibita durante la verifica o comunque prodotta tardivamente può essere esclusa dalla valutazione a favore del contribuente, salvo i presupposti previsti dalla legge.

  • Artt. 167 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE

    il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA ... costituisce un principio fondamentale

    Il diritto alla detrazione IVA è, in linea generale, fondamentale e non può essere limitato; tuttavia deve essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode fiscale.

Massime di principio

  • In presenza di omessa contabilità e omessa presentazione delle dichiarazioni, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo e il contribuente deve fornire una prova documentale tempestiva e coerente dell'effettiva operazione.
  • Una società priva di struttura operativa, con sede meramente formale e gravi irregolarità fiscali può essere considerata interposta o cartiera quando il passaggio commerciale non ha una plausibile funzione economica autonoma.
  • La semplice produzione di fatture o la dimostrazione dei pagamenti bancari non esclude di per sé la frode: occorre dimostrare la realtà sostanziale dell'operazione, la funzione effettiva dell'intermediario e la congruità economica della sequenza contrattuale.
  • Nelle frodi IVA, la non imponibilità o il diritto alla detrazione non spettano se l'Amministrazione dimostra, tramite elementi oggettivi, che il soggetto partecipava consapevolmente o avrebbe dovuto riconoscere l'inserimento dell'operazione in una frode.
  • In appello tributario è possibile riproporre le difese già svolte in primo grado, ma esse devono comunque confrontarsi in modo comprensibile con le motivazioni della sentenza impugnata.
  • La documentazione rilevante deve essere esibita durante la verifica o nel momento processuale appropriato; una produzione tardiva può essere dichiarata inutilizzabile a favore del contribuente.

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