Ordinanza n. 210/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Brescia aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 19 maggio 2024 su istanza del datore di lavoro. La revoca era fondata sulla mancanza dell'asseverazione relativa alla capacità economica del datore di lavoro e sull'omessa previa verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Il ricorrente non ha contestato l'insussistenza di tali presupposti, ma ha censurato il fatto che essa fosse stata accertata soltanto dopo il rilascio del nulla osta e dopo il suo ingresso in Italia, sostenendo l'illegittimità della possibilità di procedere in tal modo. Ha inoltre lamentato il mancato rilascio di una certificazione utile a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fondatezza. Quanto ai presupposti della revoca, ha rilevato che il ricorrente non ne contestava l'effettiva mancanza, ma soltanto il momento dell'accertamento da parte della Prefettura. La doglianza relativa alla possibilità di verificare i requisiti dopo il rilascio del nulla osta e l'ingresso in Italia non era accompagnata dalla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale; il Collegio ha comunque ritenuto che, allo stato, non sussistessero le condizioni per sollevarla. È stata inoltre ritenuta infondata la pretesa al rilascio della certificazione ai fini del permesso per attesa occupazione, in applicazione dell'orientamento già espresso dalla Sezione, secondo cui tale permesso non spetta quando la procedura di ingresso per lavoro non si conclude positivamente per la mancanza dei requisiti di legge. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di sufficienti profili di fondatezza.
Massime di principio
- Quando la revoca del nulla osta al lavoro subordinato è fondata sull'accertata mancanza di requisiti legali relativi al datore di lavoro e alla verifica dell'indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale, la contestazione del solo momento in cui tali carenze sono state accertate, senza negare la loro effettiva sussistenza, non evidenzia di per sé sufficienti profili di fondatezza per la sospensione cautelare.
- La mera censura della possibilità di accertare l'insussistenza dei requisiti del nulla osta dopo il suo rilascio e dopo l'ingresso dello straniero in Italia non impone al giudice amministrativo di sollevare una questione di legittimità costituzionale, in mancanza della specifica prospettazione della questione e delle relative condizioni di rilevanza e non manifesta infondatezza.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non spetta quando la procedura di ingresso per lavoro subordinato non va a buon fine per l'assenza dei requisiti di legge necessari al rilascio o alla conservazione del nulla osta.
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