Cassazione Penale, Sentenza n. 3934/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 18/06/2021 della Corte d'appello di Bologna che confermava il decreto del Tribunale di Reggio Emilia di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (confisca) su immobili, rapporti finanziari e quote societarie formalmente intestate a terzi ma ritenute nella disponibilità di Giuseppe Vertinelli. Schettini e i due figli sostenevano che la Corte territoriale non aveva adeguatamente risposto alle censure dell'appello, in particolare non avendo valutato compiutamente i flussi finanziari provenienti dalla societa' "Edilizia Costruzioni" e la prova di redditi leciti che avrebbero giustificato l'acquisto delle quote della societa' "Millefiori". Bramante contestava l'omessa considerazione che l'acquisto delle quote era avvenuto nel 2002, prima dell'asserita operatività della cosca (2004), e che le somme impiegate provenivano da un suo conto personale; deduceva inoltre che l'esito del processo penale a suo carico (assoluzioni e prescrizione) avrebbe inciso sul procedimento di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e indeterminatezza delle censure mosse: i ricorrenti non hanno indicato con chiarezza i dati di fatto contestati né hanno dialogato concretamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse risposto puntualmente alle doglianze, avendo accertato - anche sulla base di provvedimenti definitivi e di elementi probatori acquisiti - che Giuseppe Vertinelli era gravemente indiziato di appartenenza a una cosca di 'ndrangheta e che le società erano state costituite con capitali di provenienza illecita e impiegate come strumenti dell'associazione. Quanto a Bramante, la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini della prevenzione patrimoniale le questioni sollevate sull'esito del processo penale (assoluzioni o prescrizione) e sul momento dell'acquisto delle quote, richiamando il principio secondo cui la confisca può estendersi al patrimonio societario e alle quote di terzi quando sia accertata la disponibilità sostanziale della società da parte del soggetto pericoloso e la gestione sia stata "inquinata" dall'attività illecita. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) - art. 23
Norma richiamata nel motivo di impugnazione; la Corte ha valutato i requisiti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ex codice antimafia e ha ritenuto sussistenti gli elementi per la confisca estesa.
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) - art. 24
Richiamato dai ricorrenti per lamentare omissioni nella motivazione; la Corte ha ritenuto che l'art. 24 (garanzie difensive nel procedimento di prevenzione) fosse stato rispettato e che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza relativa a presunta violazione di legge: attiene alla regolamentazione dei ricorsi e delle esigenze di motivazione che i ricorrenti non hanno specificato sufficientemente.
Costituzione - artt. 24, 25, 111
Gli artt. della Costituzione (diritto di difesa, principio di legalità, garanzie del giusto processo) sono stati invocati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di tali garanzie nella motivazione e nelle valutazioni compiute dal giudice di merito.
Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018 (D'Amico), Rv. 272640
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui, se l'impresa societaria risulta stabilmente in cointeressenza con l'associazione mafiosa, la confisca può estendersi al patrimonio aziendale e al capitale sociale, comprese le quote di terzi.
Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019 (Roma), Rv. 277099
Richiamata a sostegno dell'estensione della confisca nel caso di impresa collegata alla mafia.
Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 (Simply Soc. Coop.), Rv. 277225
Principio che, in imprese articolate esercitate in forma societaria, l'attività economica complessiva gestita dal soggetto pericoloso può contaminare il mercato e giustificare l'estensione della confisca alle componenti societarie.
Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015 (D'Agui), Rv. 262622
Giurisprudenza secondo cui non rileva che alcune quote siano intestate a terzi se questi non sono in buona fede e la disponibilità sostanziale dell'impresa è in mano al soggetto pericoloso.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione devono contenere censure specifiche, con chiara indicazione dei dati di fatto e dei punti della motivazione impugnata; la genericità e l'apparenza delle censure determinano l'inammissibilità.
- Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale il semplice fatto che i beni o le quote siano intestati a terzi non esclude la confisca, se emerge che la gestione societaria è stata assorbita o controllata dall'organizzazione mafiosa.
- Spetta ai terzi intestatari dimostrare, con elementi precisi e documentati, la legittima e autonoma provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto di quote o beni; l'esibizione di pagamenti su conti personali non è automaticamente decisiva senza una contestualizzazione e verifica della buona fede.
- L'esito del processo penale (assoluzioni o prescrizione) non incide automaticamente sulle misure di prevenzione patrimoniale: la rilevanza dipende dalla pertinenza tra i fatti penalmente giudicati e gli elementi valutati nel procedimento di prevenzione.
- La giurisprudenza consolidata ammette l'estensione della confisca al patrimonio societario e alle quote di terzi quando sia dimostrata la disponibilità sostanziale dell'impresa da parte del soggetto pericoloso e l'inquinamento dell'attività economica da proventi illeciti.
- Nelle impugnazioni è strategico confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito, fornendo dati e documenti che smentiscano specifiche valutazioni probatorie (es. flussi finanziari, fonti di reddito, tempi di acquisizione).
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