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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28273/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad APICELLA per delitti connessi al traffico di ingenti quantitativi di stupefacente (art.110 c.p., artt.73 commi 1 e 4 e 80 comma 2 DPR 309/90). Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale del Riesame, sostenendo che la custodia del principale organizzatore (AMATO) e l'ipotesi di interdizione dall'accesso al porto di Salerno avrebbero impedito la possibilità di reiterazione, rendendo adeguata una misura non detentiva o interdittiva. Denunciava violazione di legge e carenza di motivazione sui presupposti delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'appello cautelare debba limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio; non è emersa novità sufficiente. È confermato che sussistono gravi indizi e esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione (art.274 lett.c) c.p.p.), alla luce della rilevante capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, dei precedenti e di procedimenti pendenti per fatti analoghi, nonché della possibilità di operare anche senza presenza fisica al porto mediante contatti telematici e altri scali. Pertanto la misura detentiva è stata ritenuta proporzionata e necessaria. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Uso del concorso di persone nel reato per configurare la partecipazione dell'APICELLA nelle operazioni criminose.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)

    art.73 commi 1 e 4 e art.80 comma 2 DPR 309/90

    Inquadramento dei reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per i quali è stata applicata la misura cautelare.

  • Codice di procedura penale

    Criterio di selezione della misura cautelare più idonea e proporzionata, che il Tribunale del Riesame ha applicato nel valutare l'adeguatezza della misura detentiva rispetto a misure interdittive/non detentive.

  • Codice di procedura penale

    art.274 lett.c) cod.proc.pen.

    Ricognizione del pericolo di reiterazione come esigenza cautelare; la Corte ha interpretato tale norma come soddisfatta dall'insieme degli elementi personali e fattuali (modalità e dimensioni del traffico, precedenti e collegamenti organizzativi).

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare (ricorso contro ordinanza che rigetta la sostituzione o revoca della misura) il Tribunale è vincolato: può valutare solo fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; non deve riesaminare ex novo la sussistenza dei gravi indizi.
  • L'arresto o la custodia di un coautore o dell'organizzatore non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta la capacità autonoma dell'indagato di delinquere (propensione, precedenti, ruoli e collegamenti) e la concretezza delle occasioni di reiterazione.
  • Per sostenere la necessità di una misura meno afflittiva è necessario allegare e documentare sopravvenienze concrete che impediscano in modo efficace la possibilità di delinquere (es. impossibilità reale di accesso a strumenti/luoghi essenziali, perdita dei canali organizzativi, misure tecniche di controllo attendibili), non solo argomentazioni congetturali.
  • Quando l'attività del soggetto può essere svolta anche a distanza o in altri luoghi (contatti telematici, uso di altri porti/scali), il giudice può ritenere inidonee misure interdittive circoscritte a un singolo luogo.
  • Per l'impugnazione cautelare è strategico produrre elementi nuovi e concreti (documenti, intercettazioni, blocchi operativi, dichiarazioni) che dimostrino la cessazione o l'impossibilità attuale della condotta criminosa per escludere il pericolo di recidiva.

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