Cassazione Penale, Sentenza n. 28273/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad APICELLA per delitti connessi al traffico di ingenti quantitativi di stupefacente (art.110 c.p., artt.73 commi 1 e 4 e 80 comma 2 DPR 309/90). Il ricorrente contestava la motivazione del Tribunale del Riesame, sostenendo che la custodia del principale organizzatore (AMATO) e l'ipotesi di interdizione dall'accesso al porto di Salerno avrebbero impedito la possibilità di reiterazione, rendendo adeguata una misura non detentiva o interdittiva. Denunciava violazione di legge e carenza di motivazione sui presupposti delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'appello cautelare debba limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio; non è emersa novità sufficiente. È confermato che sussistono gravi indizi e esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione (art.274 lett.c) c.p.p.), alla luce della rilevante capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, dei precedenti e di procedimenti pendenti per fatti analoghi, nonché della possibilità di operare anche senza presenza fisica al porto mediante contatti telematici e altri scali. Pertanto la misura detentiva è stata ritenuta proporzionata e necessaria. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
Uso del concorso di persone nel reato per configurare la partecipazione dell'APICELLA nelle operazioni criminose.
Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
art.73 commi 1 e 4 e art.80 comma 2 DPR 309/90
Inquadramento dei reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per i quali è stata applicata la misura cautelare.
Codice di procedura penale
Criterio di selezione della misura cautelare più idonea e proporzionata, che il Tribunale del Riesame ha applicato nel valutare l'adeguatezza della misura detentiva rispetto a misure interdittive/non detentive.
Codice di procedura penale
art.274 lett.c) cod.proc.pen.
Ricognizione del pericolo di reiterazione come esigenza cautelare; la Corte ha interpretato tale norma come soddisfatta dall'insieme degli elementi personali e fattuali (modalità e dimensioni del traffico, precedenti e collegamenti organizzativi).
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare (ricorso contro ordinanza che rigetta la sostituzione o revoca della misura) il Tribunale è vincolato: può valutare solo fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; non deve riesaminare ex novo la sussistenza dei gravi indizi.
- L'arresto o la custodia di un coautore o dell'organizzatore non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta la capacità autonoma dell'indagato di delinquere (propensione, precedenti, ruoli e collegamenti) e la concretezza delle occasioni di reiterazione.
- Per sostenere la necessità di una misura meno afflittiva è necessario allegare e documentare sopravvenienze concrete che impediscano in modo efficace la possibilità di delinquere (es. impossibilità reale di accesso a strumenti/luoghi essenziali, perdita dei canali organizzativi, misure tecniche di controllo attendibili), non solo argomentazioni congetturali.
- Quando l'attività del soggetto può essere svolta anche a distanza o in altri luoghi (contatti telematici, uso di altri porti/scali), il giudice può ritenere inidonee misure interdittive circoscritte a un singolo luogo.
- Per l'impugnazione cautelare è strategico produrre elementi nuovi e concreti (documenti, intercettazioni, blocchi operativi, dichiarazioni) che dimostrino la cessazione o l'impossibilità attuale della condotta criminosa per escludere il pericolo di recidiva.
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