Sentenza n. 206/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della determina n. 306572/2022 inerente la perdita di anzianità di grado, emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e notificato, in data 4 novembre 2022, dal Comando Provinciale di Pescara, a mezzo PEC; - nonché di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina che disponeva la perdita di anzianità di grado quale conseguenza della sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza, dopo l'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, aveva disposto la perdita di anzianità di grado, oltre alla sospensione dal servizio. La censura accolta concerne l'illegittimità della detrazione di anzianità perché la disciplina speciale emergenziale prevedeva, quale conseguenza dell'inadempimento vaccinale, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con conservazione del rapporto di lavoro. La perdita di anzianità, non espressamente prevista dalla disciplina emergenziale, è stata dedotta come misura ulteriore, pregiudizievole e non proporzionata. Il ricorrente ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 858 d.lgs. n. 66/2010, poiché le ipotesi ivi previste di detrazione dell'anzianità non risultavano applicabili a una sospensione non avente natura disciplinare.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e la determina impugnata, insieme agli atti connessi, è stata annullata nei limiti dell'interesse. Il Collegio ha ritenuto legittima, in via generale, la sospensione dal lavoro conseguente alla violazione dell'obbligo vaccinale, ma ha escluso che da tale violazione potesse derivare anche la perdita di anzianità di servizio o di grado. L'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, in quanto disposizione speciale, individuava la sospensione dal lavoro come conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento, escludendo conseguenze disciplinari e garantendo la conservazione del rapporto. La detrazione di anzianità non era espressamente prevista, non risultava indispensabile per la profilassi pandemica e non era proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica e privata. L'art. 858 d.lgs. n. 66/2010 non poteva fondare la misura, poiché le sue ipotesi di detrazione, salvo l'aspettativa privata, erano riconducibili a fattispecie specifiche, prevalentemente disciplinari, incompatibili con la previsione legislativa di assenza di conseguenze disciplinari. Le spese sono state compensate per la novità, complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla l. 28 maggio 2021, n. 76
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
La disposizione ha carattere speciale e individua nella sospensione dal lavoro la conseguenza dell'inadempimento vaccinale, senza consentire ulteriori conseguenze pregiudizievoli o disciplinari non espressamente previste, come la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado.
art. 858, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disciplina delle detrazioni di anzianità opera per cause specificamente individuate; non può essere utilizzata per fondare la perdita di anzianità conseguente a una sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, priva di natura disciplinare ai sensi della disciplina emergenziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale emergenziale individua espressamente la sospensione dal lavoro come conseguenza dell'inadempimento a un obbligo vaccinale e stabilisce che tale sospensione non comporta conseguenze disciplinari, l'amministrazione non può applicare, in via ulteriore, la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado se tale misura non è espressamente prevista dalla disciplina speciale.
- La detrazione di anzianità prevista dall'art. 858 d.lgs. n. 66/2010 può essere disposta soltanto in presenza di una delle cause specificamente contemplate dalla norma e non può essere estesa a una sospensione dal servizio priva di natura disciplinare derivante dal mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
- Una misura amministrativa che incide negativamente sullo status e sulla carriera del dipendente pubblico, ulteriore rispetto a quella espressamente prevista dalla legge speciale, è illegittima quando non sia indispensabile per il perseguimento dell'obiettivo pubblico e risulti sproporzionata rispetto alle esigenze poste a fondamento del potere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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