Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33767/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale, quale giudice d'appello, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace per il reato di percosse ai danni della persona offesa. Con il primo motivo ha censurato la mancanza della querela, sostenendo implicitamente che la denuncia della persona offesa non integrasse una valida condizione di procedibilità. Con il secondo motivo ha denunciato, sotto la formale veste della violazione di legge, una erronea selezione delle informazioni rilevanti nella valutazione della vicenda, prospettando in sostanza un vizio della motivazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato, poiché la denuncia era stata espressamente qualificata come querela dalla persona offesa ed era accompagnata dalla volontà di essere informata sull'evoluzione del procedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito, poiché nei ricorsi contro sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace non è deducibile il vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la denuncia presentata dalla persona offesa costituiva querela, valorizzando sia la qualificazione espressa dell'atto sia la manifestazione della volontà di seguire l'evoluzione del procedimento, secondo il principio del favor querelae. Ha inoltre escluso che il secondo motivo potesse essere esaminato, perché sostanzialmente diretto a denunciare un vizio motivazionale non deducibile nel ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello relativa a un reato di competenza del giudice di pace. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, non consente di proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione.

  • art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato, unitamente all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., per escludere la deducibilità del vizio di motivazione nei ricorsi contro sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Indicato quale fonte normativa introduttiva delle disposizioni che limitano i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze d'appello del giudice di pace.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità dei reati perseguibili a querela non sono necessarie formule sacramentali: la volontà punitiva della persona offesa può essere desunta dal contenuto complessivo e dal contesto dell'atto, secondo il principio del favor querelae, ed è valutata dal giudice di merito.
  • La qualificazione dell'atto come querela da parte della persona offesa e la richiesta di essere informata sull'evoluzione del procedimento costituiscono elementi idonei a dimostrare la volontà di punizione.
  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello relativa a un reato di competenza del giudice di pace non è deducibile il vizio della motivazione; una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione della motivazione o delle informazioni probatorie selezionate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.