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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del Decreto -OMISSIS- 2023.08.03, notificato alla parte ricorrente in data 23.10.23, a mezzo del quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (Previmil), ii° reparto - 5^ divisione - 3^ sezione, ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- dell’11.07.2023; - nonché il verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Roma Mod. BL/B n.-OMISSIS- datato 19.09.2022, che ha giudicato l’infermità sofferta dalla parte ricorrente non stabilizzata; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202301334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e al verbale della Commissione Medico Ospedaliera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per una leucemia linfoblastica acuta di tipo Burkitt, nonché il verbale della Commissione Medico Ospedaliera che aveva giudicato l'infermità non stabilizzata. Ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di avere svolto il servizio in missioni e teatri operativi caratterizzati dall'esposizione a nanoparticelle, uranio impoverito e altri metalli pesanti, in condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio di malattia, e di avere successivamente contratto una patologia tumorale espressiva di quel rischio. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione non aveva individuato né dimostrato uno specifico fattore causale alternativo di origine extralavorativa. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto, richiamando l'assenza di evidenze medico-legali sufficienti a dimostrare la correlazione tra l'esposizione e la patologia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 11 e 14 d.P.R. 461/2001, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sia il dominus dell'istruttoria sul nesso causale e che il relativo parere debba esporre i fatti acquisiti, i risultati dell'istruttoria e un percorso logico-argomentativo coerente, nel rispetto degli artt. 6, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, l. 241/1990. Applicando i principi delle sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, il TAR ha affermato che il militare deve provare l'impiego in missioni o contesti operativi tipizzati dall'art. 603 dell'ordinamento militare, l'esposizione a particolari condizioni ambientali od operative e l'insorgenza successiva di una patologia tumorale o ematologica espressiva del rischio; una volta forniti tali elementi, opera una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio e spetta all'Amministrazione dimostrare una specifica genesi extralavorativa della patologia. Nel caso concreto, l'impiego del ricorrente in Bosnia Erzegovina, Afghanistan e Somalia e l'insorgenza della leucemia erano stati ritenuti provati, mentre gli atti impugnati contenevano soltanto formule generiche sull'inidoneità delle attività svolte e sulla loro collocazione temporale, senza indicare alcun concreto fattore causale alternativo riferibile al militare. Il giudice ha quindi annullato gli atti impugnati e ordinato all'Amministrazione di riesaminare la domanda, previo nuovo parere del Comitato, individuando eventualmente fattori patogenici alternativi specifici, tali da escludere anche un contributo concausale dell'impiego nei teatri operativi. Le Amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione

    Attribuisce al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il compito di accertare il rapporto causale tra fatti di servizio e infermità o lesione.

  • art. 14 d.P.R. 461/2001

    Impone all'Amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

  • art. 6, comma 1, lettera b), l. 241/1990

    Richiede al Comitato di accertare d'ufficio i fatti rilevanti per la decisione sul nesso causale.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    Impone che il parere motivi le conclusioni attraverso l'esposizione dei fatti acquisiti e un coerente percorso logico-argomentativo.

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio

    Configura, per il personale impiegato nelle missioni o nei contesti indicati dalla norma e affetto da patologie tumorali insorte in particolari condizioni ambientali od operative, un rischio professionale specifico e una presunzione relativa del nesso di causalità con il servizio.

  • art. 1078, lettera d), d.P.R. 90/2010

    condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    Definisce le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini del riconoscimento del rischio professionale specifico.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto provati i fatti non specificamente contestati dall'Amministrazione, tra cui l'impiego del ricorrente nei teatri operativi indicati.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Ha disciplinato la riassunzione del giudizio dopo la sospensione disposta in attesa delle pronunce dell'Adunanza Plenaria.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato quale parametro del sistema di riparto dell'onere probatorio, con attribuzione al datore di lavoro della prova della specifica genesi extralavorativa della patologia.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale contratta da un militare, l'interessato deve dimostrare l'impiego in una delle attività tipizzate dalla legge, lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio e l'insorgenza successiva di una patologia tumorale o ematologica espressiva di quel rischio.
  • Quando il militare dimostra tali elementi, opera una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio fondata sull'art. 603 dell'ordinamento militare; non è necessario che egli fornisca una prova medico-legale inoppugnabile del nesso causale specifico tra esposizione e malattia.
  • La presunzione relativa può essere superata soltanto mediante la dimostrazione, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di una specifica genesi extralavorativa della patologia, riferibile concretamente al singolo militare e idonea a escludere anche un contributo concausale del servizio.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio deve contenere un'istruttoria d'ufficio completa e una motivazione concreta, con esposizione dei fatti rilevanti e indicazione del percorso logico che conduce alle conclusioni; formule astratte sull'inidoneità delle mansioni o sulla collocazione temporale del servizio non sono sufficienti a superare la presunzione legale.
  • L'annullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio per difetto di istruttoria e motivazione comporta la riedizione del potere amministrativo, previo nuovo parere del Comitato, nel rispetto dell'onere di individuare eventuali fattori causali alternativi specifici.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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