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Sentenza

Sentenza del 24/11/2017 n. 4898 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento induttivo - Onere probatorio gravante sull'Agenzia delle Entrate - Dimostrazione di inattendibilità delle scritture contabili - Necessità - Percentuali di ricarico sul costo del venduto - Presunzione semplice - Insufficiente se non corroborata da ulteriori elementi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo fondato essenzialmente sullo scostamento tra la percentuale di ricarico applicata nella propria attività e le percentuali medie del settore. Secondo il ricorrente, l'Ufficio non aveva dimostrato né l'inattendibilità complessiva della contabilità né l'esistenza di gravi, numerose e ripetute omissioni, falsità o inesattezze tali da legittimare il ricorso al metodo induttivo. Inoltre, la percentuale dichiarata rientrava nella forbice media individuata dalla stessa Agenzia per il settore bar e caffè e lo scostamento del reddito accertato era pari soltanto all'1,1%.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l'accertamento induttivo è stato dichiarato illegittimo. Il solo riferimento alle percentuali medie di ricarico del settore costituisce una presunzione semplice e, senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, non è sufficiente a dimostrare l'inattendibilità della contabilità o a fondare una rettifica induttiva. L'Ufficio avrebbe dovuto provare anche l'abnormità e l'irragionevolezza dello scostamento tra la percentuale applicata dal contribuente e quella media del settore; prova che, nel caso concreto, non è stata fornita.

Norme richiamate

  • Norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni tributarie

    Il ricorso all'accertamento induttivo è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge e richiede la dimostrazione dell'inattendibilità complessiva delle scritture contabili, desunta da "gravi, numerose e ripetute" omissioni e false o inesatte indicazioni.

    L'accertamento induttivo non può basarsi su una valutazione generica o su un semplice scostamento dai valori medi di settore. L'Amministrazione deve dimostrare concretamente i presupposti di legge e l'inattendibilità complessiva della contabilità.

  • Cassazione civile, sentenza n. 20096/2014

    Lo scostamento delle percentuali di ricarico rispetto alle medie del settore, se considerato isolatamente, costituisce una presunzione semplice di per sé inidonea a fondare una valida prova per presunzioni.

    Le medie di settore possono costituire un elemento indiziario, ma devono essere corroborate da ulteriori elementi e lo scostamento deve risultare anomalo, grave e irragionevole.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento induttivo esclusivamente sulla differenza tra i ricarichi dichiarati e le medie del settore.
  • Prima di rettificare il reddito, l'Ufficio deve dimostrare l'inattendibilità complessiva della contabilità attraverso omissioni, falsità o inesattezze gravi, numerose e ripetute.
  • Uno scostamento modesto, soprattutto se la percentuale dichiarata rientra nella forbice media del settore, normalmente non è sufficiente a giustificare l'accertamento.
  • Le percentuali di ricarico assumono valore probatorio solo se accompagnate da ulteriori elementi concreti e se la difformità rispetto ai valori medi è abnorme e irragionevole.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare sia l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo sia la mancanza di elementi ulteriori rispetto alle medie statistiche.

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